Omissis……
PREMESSO che:
§ con il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e le relative applicazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 176 del 29/12/1998 successivamente modificato con altri atti deliberativi;
RILEVATO che la legge finanziaria 27/12/06 n. 296 c. 156 prevede le aliquote, riduzioni e detrazioni ICI devono essere deliberate dal Consiglio Comunale;
RITENUTO di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote:
- aliquota agevolata del 5 per mille per l’abitazione principale, così come definita dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, oltre ai casi espressamente previsti dal regolamento comunale I.C.I.;
- aliquota ordinaria nella misura del 6.5 per mille;
- aliquota agevolata nella misura del 4 per mille per gli immobili posseduti da organismi o enti senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni di legge;
- aliquota del 7 per mille per gli immobili di categoria D con esclusione dei D2 (Alberghi);
RITENUTO che l’importo della detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’abitazione principale sara’ quella prevista dalla legge finanziaria 2008;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. , legalmente resi e verificati;
1. di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs. 504 del 30/12/1992, per l’anno 2008, nelle seguenti misure:
a) aliquota agevolata del 5 per mille per:
- le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale);
- le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprietà non risultino locate;
- le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti;
- le unità immobiliari classificate nella Cat. C/2 C/6 C/7 che costituiscano pertinenza di un’abitazione principale, cosi’ come indicato nel regolamento comunale sopracitato.
b) aliquota nella misura del 6.5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nel precedenti punti;
c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della Legge 30/12/1992, n. 504;
d) aliquota del 7 per mille per gli immobili di categoria D con esclusione dei D2 (Alberghi);
2. di dare atto inoltre atto che :
- la detrazione per la prima casa sara’ quella stabilita’ dalla finanziaria 2008;
- Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel Regolamento I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 176 del 29/12/1998 e successivamente modificato con altri atti deliberativi ;
- di stimare in base alle proiezioni il gettito complessivo dell’imposta in Euro 756.500,00, da iscrivere nell’apposita risorsa del Bilancio 2008;
- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Ai sensi dell’art. 49 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, in relazione alle proprie competenze.
Dott.Domenico Figa’