VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
Servizi Finanziari – Ragioneria
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante “Riordino
della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421”, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dall’art.3 - comma 53° -
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale dà facoltà ai Comuni di deliberare una
aliquota ridotta - comunque non inferiore al 4 per mille - in favore delle persone
fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti
nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a
condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito
annuale realizzato;
DATO ATTO che l’art. 3 - comma 48° - della legge 23 dicembre 1996, n.662 ha
rivalutato del 5% - a decorrere dal 1° gennaio 1997 - le rendite catastali urbane ai
fini dell’applicazione dell’I.C.I. e che il comma 55° - punto 2) - del medesimo articolo
ha fissato in € 103,29 la detrazione minima da applicarsi all’imposta dovuta per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
CONSIDERATO che la Legge Finanziaria per l’anno 2008 (L. 24/12/2007 n. 244)
all’art. 1 commi 5-8, ha previsto l’applicazione di un’ulteriore detrazione per
l’abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di
200 euro, che sarà trasferita al Comune dallo Stato in aggiunta ai contributi dovuti;;
RICORDATO che l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative
pertinenze è stato determinato in Euro 103,29 e che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 153 assunta nella seduta del 9.2.2007 l’aliquota dell’imposta per l’anno
2007 è stata fissata nella misura unica del 5,00 (CINQUE) per mille.
PRESA visione dei dati relativi al gettito dell’imposta per la prima rata dovuta per
l’anno 2007, ammontante a circa Euro 401.000,00 e della proiezione annua dei
versamenti, pari a circa Euro 903.000,00;
CONSTATATO che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 il Comune può
definire l’aliquota in misura differenziata entro la misura minima del 4 per mille e la
misura massima del 7 per mille;
RITENUTO di determinare le aliquote relative all’imposta nell’ottica della riduzione
dell’imposizione sugli immobili destinati ad abitazione ed alle relative pertinenze,
pur mantenendo il gettito complessivo al medesimo livello previsto in bilancio;
VISTO l’art. 42 - comma 2° - lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI gli artt. 49, 183 comma 9°, e 191 del “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Vista la legge 24/12/2007 n. 244 ( Finanziaria per l’anno 2008);
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli espressi - dal responsabile dell’area economico finanziaria
per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile che fanno parte integrante della
presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di determinare, per le motivazioni specificate in premessa l’aliquota dell’imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di San Giovanni Bianco
per l’anno 2008 nelle seguenti misure:
ulteriore detrazione per abitazione principale pari all’1,33 per mille della base
imponibile, secondo le disposizioni dell’art. 1 commi 5-8 della Legge 24/12/2007
n. 244 (Finanziaria 2008);
3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, una volta conseguita l’esecutività;
4) di dichiarare con voto unanime appositamente espresso la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del “T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli E.L. n.267/2000