OMISSIS

 

Servizi Finanziari – Ragioneria

 

 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, PER L'ANNO 2007           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dall’art.3 - comma 53° - della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale dà facoltà ai Comuni di deliberare una aliquota ridotta - comunque non inferiore al 4 per mille - in favore delle persone fisiche  soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

DATO ATTO che l’art. 3 - comma 48° - della legge 23 dicembre 1996, n.662 ha rivalutato del 5% - a decorrere dal 1° gennaio 1997 - le rendite catastali urbane ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e che il comma 55° - punto 2) - del medesimo articolo ha fissato in € 103,29 la detrazione minima da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

PRESA visione dei dati relativi al gettito dell’imposta per la prima rata dovuta per l’anno 2006, ammontante a circa Euro 370.000,00 e della proiezione annua dei versamenti, pari a circa Euro 700.000,00;

 

RICORDATO l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze è stato determinato in Euro 103,29 e che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 assunta nella seduta del 17.1.2006 l’aliquota dell’imposta per l’anno 2006 è stata fissata nella misura unica del 5,00 (CINQUE) per mille.

 

CONSTATATO che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 il Comune può definire le aliquota in misura differenziata entro la misura minima del 4 per mille e la misura massima del 7 per mille;

 

RITENUTO di determinare le aliquote relative all’imposta nell’ottica della riduzione dell’imposizione sugli immobili destinati ad abitazione ed alle relative pertinenze, pur mantenendo il gettito complessivo al medesimo livello previsto in bilancio;

 

VISTO l’art. 42 - comma 2° - lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

VISTI gli artt. 49, 183 comma 9°, e 191 del “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi - dal responsabile dell’area economico finanziaria per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile che fanno parte integrante della presente deliberazione;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

2) di determinare, per le motivazioni specificate in premessa l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di San Giovanni Bianco per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

- abitazione principale e relative pertinenze 5 (cinque) per mille

- aree fabbricabili 6,5 (sei e cinque) per mille

- altri fabbricati 6,5 (sei e cinque) per mille

-.unità immobiliari censite alla categoria D) 7 (sette) per mille

-.immobili oggetto di interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili  inabitabili    

  5 (cinque) per mille;

- immobili oggetto di interventi volti al recupero, di interesse artistico o architettonico,

  ubicati inel centro storico: 5 (cinque) per mille;

 

detrazione sull’abitazione principale Euro 103,29;

 

detrazione sull’abitazione principale e comunque, non oltre l’ammontare dell’I.C.I. dovuta, per le famiglie in cui è presente almeno un soggetto portatore di handicap, con il 100% di invalidità riconosciuta dall’apposita Commissione dell’ASL, detrazione di €. 154,94;

 

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, una volta conseguita la esecutività;

 

4) di dichiarare con voto unanime appositamente espresso la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli E.L. n.267/2000

 

                                                                                 OMISSIS