Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2007.
Introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno il Sindaco-Presidente Sig. Guido BONACINA.
Il Consigliere comunale Sig. Giuseppe MANZONI, Capogruppo della "Lega Nord", ritiene che si opportuno istituire una Commissione sovraccomunale che ricerchi un metodo per una rivalutazione equa degli estimi catastali dei fabbricati, così da aumentare la base imponibile dell'I.C.I., senza necessità di aumenti di aliquote che assicurino il gettito preventivato dei Comuni.
Il Vicesindaco Sig. Fabio ALESSIO, nel condividere la proposta delineata dal Consigliere Manzoni in merito all'opportunità di agire sugli estimi catastali dei fabbricati piuttosto che sulle aliquote dell'imposta, ritiene, comunque, che debbano essere chiarite - soprattutto in sede normativa - le effettive competenze dei Comuni nell'ambito dell'ormai imminente "passaggio" delle attività catastali dall'Amministrazione dello Stato alla diretta gestione dei Comuni medesimi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
l'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge. 42192" istituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il cui presupposto è costituito dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
il successivo art. 6, così come modificato dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/1996 e da ultimo con l’art. 1 comma 156 della Legge 27/12/2006 nr. 296, testualmente recita: “L’aliquota (sull’imposta) è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferme restando la disposizione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. … “;
VISTO che l’art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 504/1992 novellato dalla Legge 662/1996, consente ai Comuni di determinare un’aliquota differenziata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, fatta salva la possibilità di deliberare un’aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se locati, ai sensi del D.L. 08.08.1996, n. 497, convertito dalla Legge 24.10.1996, n. 556;
CONSIDERATO che:
l’art. 3 comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662 concede la facoltà ai Comuni di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l’art. 30 della Legge 23.12.1999, n. 488, comma 12, come modificato dell’art. 18, comma 2 della Legge 23.12.2000, n. 388 (Circolare n. 114/E del 1999 del Ministero delle Finanze) prevede l’applicazione del trattamento fiscale riservato all’abitazione principale a favore delle pertinenze;
i valori minimi delle aree edificabili, ai soli fini I.C.I. per l'anno 2007, verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di valutazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 nr. 296 – Legge Finanziaria 2007 – che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. -, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006, pubblicato sulla G.U. nr. 287 del 11/12/2006, con il quale è stato differito al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
RICHIAMATO il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI”, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 22.12.1998 e successive modifiche;
VISTO che gli equilibri del bilancio di previsione 2007 vengono garantiti, tra l’altro, confermando le aliquote dell’I.C.I. attualmente in vigore come stabilite con deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 17 gennaio 2006;
ATTESA la propria competenza così come previsto dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 come modificato dall’art. 1 comma 156 della Legge 27/12/2006 nr. 296;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
DATO ATTO che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata;
CON voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Manzoni, Bertoletti, Gherardi), espressi nelle forme di legge dai n. 16 consiglieri presenti
DELIBERA
di confermare per l’anno 2007 le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., istituita ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504:
ALIQUOTA RIDOTTA per: ABITAZIONE PRINCIPALE (unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente) e relative PERTINENZE; ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO tra PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL 2^ GRADO a seguito di autocertificazione del concedente; ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI con RESIDENZA in ISTITUTI di RICOVERO o SANITARI a SEGUITO di RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE |
5 per mille |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: |
€ 140, 00.= |
ALIQUOTA RIDOTTA per: ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME DIMORA ABITUALE e relative PERTINENZE: |
5 per mille |
ALIQUOTA ORDINARIA per: ALTRI FABBRICATI diversi da quelli indicati ai punti precedenti; AREE FABBRICABILI; TERRENI AGRICOLI: |
7 per mille |
di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale verranno determinati i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2007;
di precisare che i predetti valori non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di accertamento nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori (quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc...);
di allegare al Bilancio per l’esercizio finanziario 2007 il presente provvedimento;
di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tributi per i seguenti adempimenti:
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia - Direzione Generale per pubblicare, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97 il dispositivo della presente deliberazione; trasmettere copia della presente al Concessionario della riscossione, per gli adempimenti di competenza; |
di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, con separata votazione che dà gli esiti seguenti: presenti nr. 16, favorevoli nr. 13, contrari nessuno, astenuti nr. 3 (Manzoni, Bertoletti, Ghepardi).
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
CONFERMA CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VALORI MINIMI DELLE AREE FABBRICABILI.
ADEGUAMENTO ISTAT DEI VALORI PER L'ANNO 2007.
PREMESSO che:
con propria deliberazione n. 56 del 21.05.2004, esecutiva, venivano stabiliti i criteri per la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili non urbanizzate a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del D.P.R. 23.03.1998, n. 138, con riferimento allo strumento urbanistico generale vigente e ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
con il medesimo provvedimento, con l'applicazione dei criteri così come determinati, veniva quantificato il valore, espresso in €/mq, da attribuire all'area edificabile inserita in ogni zona omogenea dello strumento urbanistico (Br1 - Br2 - Br3 - C - Bp - D - D (soggetta a P.A.) - F);
RICORDATO che:
il comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 dispone: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;
il comma 16 dell’art. 11-quaterdecies del D.L. 30.09.2005, n. 203, convertito in legge, dall’art. 1, Legge 02.12.2005, n. 248 e il comma 2 dell’art. 36 del D.L. 04.07.2006, n. 223, stabilisce che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’imposta comunale sugli immobili, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Provincia o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;
l’articolo 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 lettera g) del comma 1), attribuisce ai comuni la facoltà di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”;
secondo il Ministero delle Finanze, come indicato nella propria circolare n.296/E del 31 dicembre 1998, tale facoltà riconosciuta al Comune costituisce una sua limitazione, rappresentando il massimo valore al di sopra del quale lo stesso Comune si impegna a non rettificare, senza peraltro determinare il superamento dell’onere della prova che grava a carico del soggetto attivo;
RITENUTO opportuno procedere, ai sensi del citato art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, ad un adeguamento dei valori delle aree in relazione al normale incremento del costo della vita, fermo restando i criteri definiti con la deliberazione n. 56/2004;
VALUTATA la nota con cui l'Ufficio Tecnico comunale propone di incrementare i valori delle aree secondo l’indice di variazione ISTAT per “costo di costruzione di un fabbricato residenziale” per il periodo compreso fra il maggio 2004 (data della deliberazione n. 56/2004) e l’ultimo dato disponibile (settembre 2006), parametrando poi l'indice desunto (7,7%) al reale periodo di calcolo (maggio 2004/gennaio 2007 pari a mesi 33), elevandolo quindi all' 8,6%;
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile dell’ufficio tecnico comunale in data 13.02.2007, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta il valore aggiornato delle aree edificabili espresso in €/mq.;
RIBADITO che i valori, così come proposti ed aggiornati:
non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;
non trovano applicazione per le aree edificabili rilevanti per l’esecuzione sui fabbricati di opere edilizie di cui al comma 6 dell’articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 riconducibili alle lettere "c" (interventi di restauro e di risanamento conservativo), "d" (interventi di ristrutturazione edilizia) ed "e" (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell’articolo 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale";
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 nr. 296 – Legge Finanziaria 2007 – il quale stabilisce che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. -, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006, pubblicato sulla G.U. nr. 287 del 11/12/2006, con il quale è stato differito al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
ATTESA la propria competenza così come previsto dall’art. 48 - comma 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;
VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 17.03.2003 e pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Straordinaria Inserzioni - n. 29/1 del 14 luglio 2003;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
AD unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di aggiornare i valori minimi delle aree fabbricabili non urbanizzate a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, così come definite ai sensi del D.P.R. n.138/98, con riferimento allo strumento urbanistico generale vigente, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) secondo la tabella predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale in data 13.02.2007, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che i criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili sono stati determinati con precedente deliberazione n. 56 del 21.05.2004 e che pertanto vengono riconfermati con il presente provvedimento;
di precisare che i valori, così come determinati ed adeguati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc.;
di precisare, altresì, che gli stessi valori non trovano applicazione per le aree edificabili rilevanti per l’esecuzione sui fabbricati di opere edilizie di cui al comma 6 dell’articolo 5 del D.Lgs.n.504/92 riconducibili alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 31 della L. n. 457/78;
di dichiarare, con unanime consenso di voti, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4) - del T.U.E.L.
zona omogenea valore €/mq.
Br1 109,00
Br2 129,00
Br3 118,00
C 91,00
Bp 98,00
D completamento 125,00
D soggetto a P.A. 106,00
F preordinata all'esproprio 17,00