Oggetto:   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

ALIQUOTE E CRITERI PER ATTRIBUZIONE VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI (ART. 5, COMMA 5, D.LGS N. 504/1992).

ANNO 2006.

                 

 

LA GIUNTA COMUNALE       

       PREMESSO che:

l'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" istituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il cui presupposto è costituito dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

il successivo art. 6, così come modificato dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, testualmente recita: “L’aliquota (sull’imposta) è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo, deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati....”;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2004 venivano approvati i criteri per l’attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili non urbanizzate a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, come definite ai sensi del D.P.R. n. 138/1998, con riferimento al vigente P.R.G., ai fini dell’imposta sugli immobili secondo la valutazione predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale in data 10.05.2004;

 

       VISTO che l’art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996, n. 662, sostituendo l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, ha modificato in modo sostanziale la disciplina vigente che prevedeva l’unicità dell’aliquota da applicare alla base imponibile per determinare l’imposta dovuta, concedendo la facoltà al Comune di deliberare un’aliquota diversificata, da determinarsi entro il limite massimo del 7 (sette) per mille e la misura minima del 4 (quattro) per mille, per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, o di alloggi non locati, fatta salva la possibilità di deliberare un’aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se locati, ai sensi del D.L. 08.08.1996, n. 497, convertito dalla Legge 24.10.1996, n. 556;

 

       CONSIDERATO che:

il comma 56 dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662 concede la facoltà ai Comuni di intendere direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l’art. 30 della Legge 23.12.1999, n. 488, comma 12, come modificato dell’art. 18, comma 2 della Legge 23.12.2000, n. 388, come delineato dalla Circolare n. 114/E del 1999 del Ministero delle Finanze, prevede l’applicazione alle pertinenze dello stesso trattamento fiscale riservato all’abitazione principale;

i valori minimi delle aree edificabili, determinati con valutazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai soli fini I.C.I per l’anno 2005, sono da considerare pressoché invariati per l’anno 2006;

 

       VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Finanziaria 2002 - che, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è fissato entro la data determinata con norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

       RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. -, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali;

 

       VISTA la Legge n. 266 del 23.12.2005 che, all'art. 1 - comma 155, ha differito al 31 marzo 2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006;

 

          RICHIAMATO il proprio regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

       ATTESA la propria competenza così come previsto dall’art. 48 - comma 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

 

       VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;

 

       AD unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

 

            DELIBERA

 

di stabilire, per l’anno 2006, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I., istituita ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504:

ALIQUOTA RIDOTTA per:

ABITAZIONE PRINCIPALE (unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente) e relative PERTINENZE;

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO tra PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL 2^ GRADO a seguito di autocertificazione del concedente;

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI con RESIDENZA in ISTITUTI di RICOVERO o SANITARI a SEGUITO di RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA:

 

 

 

 

 

 

 

5 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

€ 140, 00.=

 

 

ALIQUOTA RIDOTTA per:

ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME DIMORA ABITUALE e relative PERTINENZE:

 

5 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA per:

ALTRI FABBRICATI diversi da quelli indicati ai punti precedenti;

AREE FABBRICABILI;

TERRENI AGRICOLI:

 

 

7 per mille

 

di confermare per l’anno 2006 i valori minimi delle aree fabbricabili non urbanizzate a destinazione residenziale, commerciale, industriale, artigianale, come definite ai sensi del D.P.R. n. 138/98, con riferimento al vigente P.R.G., ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, secondo la valutazione predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale in data 10.05.2004, allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2004;

di precisare che i predetti valori non assumono, per il Comune, autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc...;

di allegare al Bilancio per l’esercizio finanziario 2006 il presente provvedimento;

di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze - Direzione Generale per la fiscalità locale entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per il controllo di legittimità come precisato dalla Circolare n. 241 del 29.12.2000;

di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97;

di dichiarare, con unanime consenso di voti, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L.