Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - ANNO 2005.
RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 8/2005
PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.1998 veniva approvato il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI”;
con successivo provvedimento consiliare n. 10 del 27.02.2001 all’art. 8 del predetto regolamento rubricato “Riduzioni e detrazioni dell’imposta” veniva aggiunto il comma 6-bis che prevede l’applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali alle unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti ed affini fino al 2^ grado;
l’art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446/97 consente ai Comuni, con proprio regolamento di “considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2005 venivano determinate, fra l’altro, le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 prevedendo l’applicazione dell’aliquota ridotta in ragione del 5 per mille e della detrazione di € 140,00.= per l’abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., nonché per le unità concesse in uso gratuito tra parenti od affini entro il 2^ grado, mediante autocertificazione del concedente;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, proprio dall'esame della deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 25/01/2005, rilevava l'illegittimità dell'estensione, da parte del Comune, dell'aliquota del 5 per mille, fissata per l'abitazione principale, anche agli alloggi concessi in uso gratuito agli affini entro il secondo grado;
RISCONTRATO, in effetti, che l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.
TENUTO CONTO che l'Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 12 del 05/04/2005, provvedeva ad estromettere l'illegittimità riscontrata dal Ministero, modificando il comma 6-bis dell'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sugli immobili;
CONSIDERATO che l'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488 (Finanziaria 2002) che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388 del 23.12.2000 stabilisce che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla rettifica della deliberazione di Giunta comunale n. 8/2005 - con cui venivano determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 - eliminando la previsione di un'aliquota ridotta e della detrazione per unità abitative concesse in uso gratuito ad affini;
VISTO il D.L. 24.03.2005 n. 44 con cui è stato differito al 31.05.2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;
ATTESA la propria competenza così come previsto dall’art. 48 - comma 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
AD unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa la propria precedente deliberazione n. 8 del 25/01/2005 con cui venivano approvate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005, come segue:
ALIQUOTA RIDOTTA per: ABITAZIONE PRINCIPALE (unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente) e relative PERTINENZE; ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO tra PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL 2^ GRADO a seguito di autocertificazione del concedente; ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI con RESIDENZA in ISTITUTI di RICOVERO o SANITARI a SEGUITO di RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE |
5 per mille |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: |
€ 140, 00 |
ALIQUOTA RIDOTTA per: ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE: |
5 per mille |
ALIQUOTA ORDINARIA per: ALTRI FABBRICATI diversi da quelli indicati ai punti precedenti; AREE FABBRICABILI; TERRENI AGRICOLI: |
7 per mille |
2. di confermare, per quanto invariato, le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2005;
3. di demandare al Responsabile del Settore Gestione risorse economiche e finanziarie gli adempimenti conseguenti, tra cui la trasmissione per il controllo di legittimità, voluto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, al Ministero delle Finanze - Direzione Generale per la fiscalità locale entro 30 giorni dalla data di esecutività, come precisato dalla Circolare n. 241 del 29.12.2000, nonché la pubblicazione, per estratto, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97, sulla Gazzetta Ufficiale;
4. di dichiarare, con unanime consenso di voti, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4) - del T.U.E.L.
Zona omogenea di appartenenza in P.R.G. |
Indice di edificabilità mc/mq |
Valore in EURO al mq. |
Br1 : AREE RESIDENZIALE CONSOLIDATA |
0,90 |
100,00 |
Br2 : AREE RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA SOGGETTE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA |
1,20 |
120,00 |
Br3 : AREE RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA SOGGETTE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA |
1,50 |
108,00 |
C : AREE DI NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE |
1,20 |
83,00 |
Bp : INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
0,60 |
90,00 |
D : AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI |
1,00 |
115,00 |
D (soggetto a P.A .): AREE PER INSEDIAM. PRODUTTIVI SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO |
1,00 |
97,00 |
F : AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE |
0,00 |
15,00 |