Delibera di giunta n. 22 del 17/03/2005
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) - Determinazione aliquote e detrazioni – anno 2005
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/04/2004 con la quale è stata determinata per l’anno 2004, l’aliquota ICI del 5,40 per mille, per la generalità dei contribuenti;
Considerato che si ravvisa la necessità, per l’anno in corso, di elevare l’aliquota I.C.I. , al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle spese previste nel bilancio annuale, e per garantire il rispetto dell’equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria;
Visto il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili, a partire dall’anno 1993;
Visto l’articolo 6 c. 2 del suddetto D.Lgs n. 504/1992, il quale, tra l’altro, dispone che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
Constatato che l’articolo 8 c., 3 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall’articolo 3 c. 55 della Legge 662/1996, stabilisce che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% oppure l’importo di € 103,29, quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato fino a € 258,22 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Il tutto con la medesima delibera di fissazione dell’aliquota;
Dato atto che:
· l’art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
· ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, rientrano nella competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, che rientrano nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 48 del predetto D.Lgs.;
· ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30.12.2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla Legge 1 marzo 2005, n. 26, i termini per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2005 sono stati prorogati al 31 marzo 2005;
· l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’articolo 27 comma 8 della Legge 488/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione Consiliare n. 5 del 27/02/2002 e modificato con delibera consiliare n. 48 del 27/12/2004 ;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge