PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

 

 

DELIBERA DI GIUNTA N. 79 DEL 24-11-2009

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

VISTO il regolamento comunale relativo alla disciplina in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 156 dell’articolo 1, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote I.C.I. ;

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 27.12.2006  secondo cui il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio;

 

DATO ATTO altresì che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

VISTO il titolo I, capo I del D.Lgs.  30.12.1992, n. 504 che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili;

 

PRESO ATTO che con il D.L. 27 maggio 2008 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, in vigore dal 29 maggio 2008 si stabilisce che a decorrere dal 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992, saranno escluse dal pagamento dell’ICI;

 

TENUTO PRESENTE che l’articolo 1 – comma 5 - della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) introduce ulteriori modifiche al D.lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, prevedendo il beneficio di una detrazione per l’abitazione principale in aggiunta a quella già riconosciuta dal Comune, pari all’1,33 per mille della base imponibile ai fini dell’imposta e fino alla concorrenza di € 200,00, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile;

 

PRESO ATTO che il comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007, prevede il rimborso a favore del Comune, con oneri a carico dello Stato, per i minori introiti derivanti dalla maggiore detrazione prevista dal comma 5;

 

VALUTATA la quantificazione del gettito dell'imposta in oggetto per l'anno 2009 e constatato che le esigenze di bilancio, in relazione ai programmi amministrativi da realizzare, consentono di tenere invariata l'aliquota anche per l’anno 2010;

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

PRESO atto:

-         della dichiarazione  di voto

VISTO l’articolo  42 , comma 2 , lettere a) ed f) del T.U.E.L. in ordine alle competenze del Consiglio comunale ;

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

1.      Di confermare per l'anno 2010 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura unica del 5 per mille;

 

2.      Di stabilire in Euro 140,00.= la detrazione per l'abitazione principale come regolata dalle leggi vigenti e per i casi particolari come disciplinati dall'art. 6 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 10.12.1998, modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 27.01.2000;

 

3.      Di dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ai fini ICI. Detta detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifichi . La detrazione si applica agli immobili iscritti in categoria catastale A, con esclusione di quelli classificati A1, A8, A9 e A10 .

 

4.      Di dare atto che il minor introito dell’ICI , derivante dalla detrazione di cui al precedente punto 3 , sarà rimborsata dallo Stato.

5.    Di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

6.    Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.