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5.    di considerare abitazioni principali, sia ai fini dell’applicazione dell’eventuale aliquota ridotta che dell’applicazione della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reali di godimento, ai seguenti parenti:

-          di primo grado in linea retta: (figli e genitori).

L‘uso gratuito è provato dall’assenza di locazione accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o dalla residenza anagrafica del parente o dall’esistenza di utenze di servizi pubblici intestate al parente nel caso di unico proprietario dell’immobile concedente il diritto di comodato. Potrà essere richiesta l’esibizione del contratto di comodato stipulato in forma scritta e registrata ai sensi di legge. Gli obblighi di versamento dell’imposta fanno esclusivamente carico al titolare del diritto di comodato occupante l’immobile, salvo che l’obbligo d’imposta non sia esentato per disposizione normativa;