LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
1. che con D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504, in attuazione della delega al Governo conferita con Legge 23 Dicembre 1992 n. 421, veniva istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
2. che l'art.6 di detto Decreto, come modificato dall'art.3 comma 53 della legge n. 662/1996, prevede che l'aliquota stabilita dal Comune con deliberazione da adottare ogni anno con effetto per l'anno successivo e che, se la deliberazione non viene adottata, si applica l'aliquota minima del 4 per mille;
CONSIDERATO che, in base alle valutazioni effettuate nella formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso ed al fine di assicurare, anche per il corrente anno, i servizi assicurativi dell'anno prima, tenuto conto della situazione economica e sociale di questo Comune, l'aliquota I.C.I. da applicarsi per il 2006 è la stessa già applicata nel 2005, cioè nella misura del 5,5 per mille per la sola fattispecie relativa all'abitazione principale, incluse pertinenze, mentre per le altre fattispecie imponibili si rende necessario aumentare dell' 1 per mille l'aliquota relativa;
VISTI i pareri di legittimità di regolarità tecnico-contabile espressi dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Ai sensi della normativa richiamata in premessa e per le motivazioni ivi specificate, di stabilire, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2006 in questo Comune per quanto concerne l'abitazione principale, incluse le relative pertinenze, mentre, per quanto concerne tutte le altre fattispecie imponibili del suddetto tributo, l'aliquota da applicare per l'anno 2006 è pari al 6,5 per mille.
Con separata ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma VI, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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