Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2007. |
“omissis”
D E L I B E R A
1) di confermare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I. applicate nell’anno 2006 e precisamente:
a) l’aliquota I.C.I. ridotta al 5,2 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, uso, abitazione, da:
- persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- anziani o disabili che acquisiscono la residenza od il domicilio presso parenti di primo grado che provvedono ad accudirli, a condizione che la stessa non risulti locata;
- persone fisiche che la concedono in uso gratuito ai propri genitori, figli, nipoti, nonni, fratelli/sorelle a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell’immobile;
b) l’aliquota I.C.I. maggiorata al 6,50 per mille per tutte le case sfitte da oltre sei mesi;
c) l’aliquota I.C.I. ordinaria al 6 per mille per tutte le categorie non comprese ai punti precedenti. Condizione per applicare l’aliquota al 6 per mille a case date in affitto è dare comunicazione scritta all’Ufficio Sportello Unico ed allegare il contratto di locazione registrato;
2) di dare atto che per l’anno 2007 la detrazione d’imposta viene determinata in:
- € 129,00 (Lit. 249.779) per abitazione principale e sue pertinenze;
- € 181,00 (Lit. 350.465) per abitazione principale e sue pertinenze a favore dei contribuenti previsti dal comma 2 dell’art. 6 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. (percentuale di invalidità di almeno il 70%). Per ottenere la detrazione il contribuente deve presentare richiesta all'Ufficio Sportello Unico del Comune entro il 15 giugno 2006 utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso e presso i Patronati sociali dei sindacati dei lavoratori e delle Associazioni di categoria;
3) con separata votazione ed all’unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
“omissis”