PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2010 STABILITE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 IN DATA 17/03/2010
 
1-         Abitazione principale  e relative pertinenze (Ad eccezione delle U.I. di categoria catastale A1, A8, A9) : ESENTI ai sensi della Legge 126/2008.
2-         Abitazione principale  con categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze:  6 (sei) per mille con detrazione pari a €. 120,00.
3-         Unit ’ immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di propriet  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti ( ad eccezione delle U.I. di categoria catastale A1, A8, A9):  ESENTI ai sensi della Legge 126/2008.
4-         Unit  immobiliari con categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze possedute a titolo di propriet  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti: 6 (sei) per mille con detrazione di €. 120,00.
5-         Unit  immobiliari e relative pertinenze possedute da soggetti passivi , concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado (GENITORI/FIGLI) che le utilizzino come abitazione principale: 5 (cinque) per mille con detrazione pari a €.  120,00. A tal fine il proprietario o usufruttuario dovr  presentare al comune apposita autocertificazione (il modulo è disponibile presso gli uffici comunali). Tale obbligo non è riferito ai contribuenti che hanno gi  presentato la dichiarazione nel corso degli esercizi precedenti.
6-         Aliquota ordinaria, applicabile a tutti i casi diversi da quelli sopra indicati:  7 (sette) per mille. 
7-         Valore venale al mq. delle aree fabbricabili situate in localit  Boario e Spiazzi di Gromo: 

Zona C1  € 25,00             Zona C5-A  € 45,00
Zona C2  € 45,00             Zona C6      € 45,00     
Zona C3  € 43,00             Zona D1      € 30,00
Zona C4  € 40,00             Zona D2      € 30,00
Zona C5  € 38,00                                      

 
                  Per le aree fabbricabili che rientrano nei comparti soggetti a “Piani  Attuativi” non approvati si applica la riduzione del 30%.
                    
8-         Valore venale al mq. Delle aree fabbricabili situate nelle restanti localit  (Bettuno, Prenzera, ecc.):

Zona C1    25,00            Zona C5-A     € 42,00    
Zona C2    42,00            Zona C6         € 42,00  
Zona C3    42,00            Zona D1         € 30,00
Zona C4    35,00            Zona D2         € 30,00
Zona C5    33,00

   
      Per le aree fabbricabili che rientrano nei comparti soggetti a “Piani Attuativi” non approvati si applica la riduzione del 30%.
 
9-         Il pagamento potr  essere effettuato:
 
-        con apposito bollettino di conto corrente postale n. 15535248 intestato a: COMUNE DI GROMO – ICI – SERVIZIO TESORERIA – 24020 GROMO – (disponibile presso gli Uffici comunali) pagabile presso:
1.      qualsiasi ufficio postale
2.      la Tesoreria Comunale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE SERIANA – Sportello di Piazza Pertini - Gromo.
 
-        Tramite il sistema bancario (F24).
 
10-      L’importo della prima rata dell’ICI deve essere pagato entro il 16 giugno 2010.
 
11-      L’importo della seconda rata dell’ICI deve essere versato dal 01 al 16 dicembre 2010.
 
Si ricorda inoltre che:
-  il versamento non deve essere eseguito quando l’importo complessivamente dovuto per l’anno, risulti inferiore ad €. 3,00.
- il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. è stato abolito per le variazioni oggetto di variazione catastale, obbligo che  permane solo nel caso in cui gli elementi rilevati ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. N. 463/1997 ( ad esempio: aree fabbricabili  e/o immobili sui quali il contribuente possa far valere dei diritti – ad esempio di abitazione, usufrutto-).