"ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI GROMO (PROVINCIA DI BERGAMO) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L'ANNO D'IMPOSTA 2009".

 

                                                                       "OMISSIS"

                                                                      DELIBERA

DI DETERMINARE PER L'ANNO 2009 LE SEGUENTI ALIQUOTE:

1- Abtitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle U.I. di categoria catastale A1, A8, A9): ESENTI ai sensi della Legge 126/2008.

2- Abitazione principale con categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze. 6 (sei) per mille con detrazione pari a €. 120,00.

3- Unita' immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti (ad eccezzione delle U.I. di categoria catastale A1, A8, A9): ESENTI ai sensi della Legge 126/2008.

4- Unita' immobiliari con categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti: 6 (sei) per mille con detrazione di €. 120,00.

5- Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da soggetti passivi residenti nel comune, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado (genitori/figli) che le utilizzini come abitazione principale: 5 (cinque) per mille con detrazione pari a €. 120,00. A tal fine il proprietario o usufruttuario dovrà presentare al comune apposita autocertificazione. Tale obbligo non è riferito ai contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione nel corso degli esercizi precedenti.

6- Aliquota ordinaria, applicabile a tutti i casi diversi da quelli sopra indicati: 7 (sette) per mille.