PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

 

       

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione  dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il regolamento  per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 30.3.07, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per  deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e  le tariffe dei servizi pubblici locali coincide  con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO  inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purche’ entro il termine  innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

 

RICHIAMATO altresì  l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

 

q       Al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

q       Ai commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi  regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra  unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

VISTA la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze 12/DF in data 5 giugno;

 

DATO atto che sulla base del vigente regolamento/delibera comunale  n. 1  in data 30.3.07 il comune ha assimilato all’abitazione principale:

 

q      L’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta 1’ grado;

q      L’unità immobiliare di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero permanente;

q      L’unità immobiliare non locata di Italiani Residenti all’estero;

q      Pertinenze dell’abitazione principale.

 

RICHIAMATO l’articolo 77-bis, comma 30,  del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione  del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, della addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti dalla legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

PRESO  atto quindi che, l’articolo 1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall’esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed enserite nello schema del bilancio di previsione (annuale/pluriennale) approvato nei termini di legge per l’esercizio 2008 e quelle relative alla TARSU/TIA;

 

 Ritenuto, quindi, di stabilire per l’esercizio finanziario 2009, le Seguenti aliquote:

 

ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI del 7 per mille;

 

RICHIAMATO  l’articolo 6,  comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni d’imposta;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai  Responsabili di Servizio,  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli  nove, contrari uno (Pinessi Alfonso),  astenuti  due (Pievani Michele e Duci Francesco), espressi nelle forme di legge

 

D E L I B E R A

DI DETERMINARE per l’anno 2009, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 7 PER MILLE.

 

 

DI DARE ATTO:

 

Che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinato al precedente punto, non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

Che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

COPIA della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.

 

DI DISPORRE che la presente  deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

DI DISPORRE che l’ufficio per i tributo I.C.I. del Comune di Foresto Sparso attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle detrazioni deliberate per i contribuenti.

 

DI DICHIARARE con voti favorevoli  nove, contrari uno (Pinessi Alfonso),  astenuti  due (Pievani Michele e Duci Francesco), espressi nelle forme di legge        il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267 del 18.8.2000.