LA GIUNTA COMUNALE

 

RICHIAMATO il Titolo I°, Capo I° del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, che ha istituito, a decorrere dal 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

            VISTO il decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004, che proroga al 28 febbraio c.a. il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e ai sensi del quale si intendono conseguentemente prorogati anche i termini per la deliberazione delle aliquote di imposta per tributi locali, compresa quindi l’I.C.I.;

 

            RAMMENTATO che a norma dell’art. 6, comma 2 del citato D. Lgs. 504/92 l’aliquota dell’I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

            PREMESSO che, l’art.42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 /Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

 

CONSIDERATO che il bilancio è retto, tra gli altri, dal principio del pareggio e che, quindi lo schema poggia su un ipotesi di struttura di aliquote e tariffe che devono essere predeterminate;

 

VISTO che per esigenze di quadratura bilancio e soprattutto per affrontare anche le nuove spese relative agli  interessi dei mutui il cui ammortamento parte dal 01/01/2005 si rende indispensabile apportare delle modifiche alle aliquote ICI  senza gravare troppo sulle abitazioni principali dei contribuenti;

 

VISTO il Regolamento comunale sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, adottato con deliberazione consiliare n° 45 del 30 novembre 1998 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 20.04.2001;

 

RICHIAMATO il Titolo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

 

            VISTI i pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

            VISTO il T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

            VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

 

            TUTTO ciò premesso;

 

            CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1.             di assumere le seguenti determinazioni in merito all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005:

-  aumento dell’aliquota ordinaria dal 5 al 6,75 per mille;

- conferma dell’aliquota del 5 per mille per la prima casa e la sua pertinenza;

- conferma della detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione   principale ad € 103,29;

 

2.             di stimare il gettito complessivo dell’imposta in € 466.600,00 da iscrivere all’apposita risorsa di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2005.

 

 

            CON SEPARATA votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.