IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            PREMESSO:

 

-         che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili -, è stata istituita con titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e sullo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-         che l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

-         che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-         che l’art. 1, comma 5 della L.  27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

 

VISTI:

 

-         l’art. 42 del D.Lgs. n° 267 in data 18.8.2000;

-         l’art. 1 – comma 156 -  della Legge n° 296 del 27.12.2006;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 in data 18.8.2000;

 

UNANIME;

 

D E L I B E R A

 

 

1.CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non ritrascritte;

 

2.STABILIRE, le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I., in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007:

 

- Aliquota ordinaria 5 per mille;

 

- Aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

 

1)      al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

2)      al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille,

3)      alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali : 4 per mille;

4)      all’utilizzo dei sottotetti : 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

-         Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.