LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli art. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si stabilisce la competenza a deliberare in termini di determinazione delle aliquote dei tributi in capo alla Giunta comunale;
Vista la propria deliberazione n. 3 del 03.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate le aliquote e la detrazione sull’abitazione principale ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo Comune per l’anno 2004;
Considerato che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell’art. 3 comma 53 della Legge n. 662 del 23/12/1996 (Legge finanziaria 1997) deve adottarsi da parte del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo e che la stessa non può essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
Ricordato che il termine ultimo per l’approvazione delle aliquote e tariffe ai sensi dell’art. 31, comma 1, della Legge n. 448 del 1998 (Collegato alla Legge Finanziaria per l’anno 1999), a decorrere dall’esercizio 2000, si sposta dal 31 ottobre al 31 dicembre;
Considerato che per l’anno 2005 il termine ultimo per l’approvazione delle aliquote e tariffe è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 2005 come da Decreto n. 314 del 30.12.2004 del Ministro dell’Interno;
Considerato inoltre che, se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato, si applica l’aliquota del 4 per mille;
Constatato che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono un’attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali e le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire inducono l’Amministrazione a proporre una conferma per l’anno 2005 delle aliquote vigenti nell’anno 2004.
Premesso inoltre che l’art. 8 del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni è stato sostituito da quanto disposto nell’art. 3, comma 55 della Legge n. 23.12.96 n. 662 (Legge finanziaria 1997);
Ricordato che, successivamente, il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 all’art. 58 comma 3 ha introdotto la possibilità di elevare oltre € 258,23 l’ammontare della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza dell’imposta dovuta su tale unità;
Ritenuto, dopo un attento esame della situazione finanziaria, di avanzare la proposta di elevare a € 130,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l’anno 2005, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
Richiamato il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il sottoriportato parere del Responsabile del Servizio espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. Di determinare per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo Comune come segue:
Terreni agricoli |
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5 PER MILLE |
Aree fabbricabili |
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7 PER MILLE |
Categoria catastale A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – A/8 – A/9 – A/11 |
Se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale |
5 PER MILLE |
Se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale |
5,5 PER MILLE | |
Categoria catastale: A/10 |
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6,5 PER MILLE |
Categoria catastale B/1 – B/2 – B/3 – B/4 – B/5 – B/6 – B/7 – B/8 |
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5 PER MILLE |
Categoria catastale C/2 – C/3 – C/4 – C/5 – C/7 |
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6,5 PER MILLE |
Categoria catastale C/1 |
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7 PER MILLE |
Categoria catastale C/6 |
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5 PER MILLE |
Categoria catastale D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/7 – D/9 – D/10 – D/11 – D/12 |
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6,5 PER MILLE |
Categoria catastale: D/8 |
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7 PER MILLE |
In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 - C/1 – C/2 – C/3 – C/4 – C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attività di tipo artigianale, commerciale o industriale, l’aliquota da applicare è il 5 PER MILLE sull’intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al Comune, entro il termine di legge per il versamento della 1^ rata dell’imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell’Ufficio Tributi.
2. Di elevare, per l’anno 2005, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, da € 103,30 a € 130,00 la quota di detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili di proprietà adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.
3. Di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dalla ditta che rendiconta i versamenti dell’I.C.I., con riferimento agli introiti relativi alla prima rata 2004, (e in base alle previsioni di entrata derivanti dall’attività di liquidazione ed accertamento delle annualità arretrate), il gettito complessivo dell’imposta in € 2.474.874,00 da iscrivere all’apposito capitolo di risorsa del bilancio 2005.
4. Di pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione.
5. Di inviare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 17 – 36° comma – della Legge n. 127/97.
6. Di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 – 3° comma – della Legge n. 142/90.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
Dott.ssa Roberta Vavassori