Comune di Costa di Mezzate

 

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 27.03.07 “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007”

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

(OMISSIS)

 

 

 

D E L I B E R A

1.     DI DETERMINARE, per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

·       abitazione principale: 4 per mille

 

·       altri fabbricati: 6 per mille

 

·       terreni agricoli: 5 per mille

 

·       aree fabbricabili: 6 per mille

 

·       fabbricati soggetti a piano di recupero (situati nel centro storico come definito dal P.R.G. vigente, zona omogenea A) – valida per 3 anni dalla data inizio lavori e previa presentazione di apposita istanza entro 31.12.2007, e, comunque, da applicarsi sino a comunicazione della data di fine lavori: 4 per mille

 

·       detrazione ordinaria (per abitazione principale): € 103,29

 

·       ulteriore detrazione di € 20,00 (da sommarsi alla detrazione ordinaria di € 103,29, per un totale di € 123,29) per coloro i quali hanno un ISEE inferiore a € 6.000,00 (con documentazione da presentare entro la scadenza della prima rata);

 

2.     DI STABILIRE che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 oppure € 123,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende solo quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

Sono escluse, pertanto, ai fini della detrazione di € 103,29 oppure di € 123,29, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, al coniuge separato o divorziato, agli affini entro il secondo grado, per le quali è applicabile (in caso di concessione in uso gratuito) l’aliquota prevista per le abitazioni principali secondo quanto stabilito dal Regolamento I.C.I. vigente.

 

Nel caso di unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti (entro i gradi di parentela specificati), adibite ad abitazione principale, è richiesta la compilazione di apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere l’applicazione delle agevolazioni e riduzioni previste. Detta dichiarazione deve pervenire all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione, ovvero, a pena di decadenza, entro il 31.12.2007.

La predetta dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta;

 

3.     DI STABILIRE, altresì, che: