COMUNE DI CLUSONE

Provincia di Bergamo

 

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 05/05/2008, con l’approvazione del Bilancio di Previsione ha confermato, per l’anno 2008, le seguenti aliquote, riduzioni, detrazioni e modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili come segue:

 

1) aliquota ridotta del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille da applicare:

-         A)  per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-         B) per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al 2° grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale;

-         C)  per le unità immobiliari locate  con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi direttamente come abitazione principale;

-         D) per le unità che costituiscono pertinenza delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, quali le cantine, le soffitte, i box, i posti macchina coperti e scoperti, che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

 

2) aliquota  del 7 (sette) per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.

 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare e le sue pertinenze, possedute e direttamente utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro 103.29= rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, sino al 2° grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale e a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ALER);

 

Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

“soggetti  minori di anni 65 con handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e la cui situazione di gravità corrisponda alla seguente: “qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”;

sia applicata l’elevazione della detrazione spettante a €uro 258.23= e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, a condizione che le famiglie interessate producano al competente ufficio tributi, entro la data del 30 marzo, copia del verbale della commissione medico legale (modello A e modello B), dell’Azienda Sanitari Locale.