COMUNE DI CLUSONE

Provincia di Bergamo

 

Estratto deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 09/12/2004.

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili – Approvazione aliquote, riduzioni, detrazioni e modalità applicative per l’anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis……

D  E  L  I  B  E  R  A

 

I ) Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005;

1) aliquota ridotta del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille da applicare:

-         A)  per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-         B) per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al 2° grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale;

-         C)  per le unità immobiliari locate  con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi direttamente come abitazione principale;

-         D) per le unità che costituiscono pertinenza delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, quali le cantine, le soffitte, i box, i posti macchina coperti e scoperti, che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

 

2) aliquota  del 7 (sette) per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.

 

II ) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’Art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’Art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

III ) L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

IV ) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare e le sue pertinenze, possedute e direttamente utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro 103,29= rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è  adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti, sino al 2° grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale e a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ALER);

 

V) Di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

“soggetti  minori di anni 65 con handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e la cui situazione di gravità corrisponda alla seguente: “qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”;

sia applicata l’elevazione della detrazione spettante a €uro 258,23= e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, a condizione che le famiglie interessate producano al competente ufficio tributi, entro la data del 30 marzo, copia del verbale della commissione medico legale (modello A e modello B), dell’Azienda Sanitari Locale;

 

VI ) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

VII ) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto I, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui ai punti III, IV e V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

VIII ) Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’Art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

IX ) Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’Art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,  per l’applicazione dell’Art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’Art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo;  la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio  dell’anno successivo;

 

X ) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.