COMUNE  DI CHIUDUNO

PROVINCIA DI BERGAMO

 

Via  LARGO EUROPA, 3

Tel. 035839433 - Fax. 0354496850

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008

Istruzioni per il versamento

 

 

Quando e

come pagare

L’I.C.I. si paga in due rate:

·         L’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno 2008;

·         L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata . Detto importo deve essere versato entro il 16 dicembre 2008.

L’I.C.I. può essere versata anche in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

DAL 2008 SI VERSA DIRETTAMENTE AL COMUNE

 

Il versamento può essere effettuato a scelta:

 

1)  sul c/c postale n. 87072872 intestato a: COMUNE CHIUDUNO ICI SERV. TES.

2) direttamente presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare Bg Fil.Chiuduno;

3) con modello F24.

 

 

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo.

 

Non si fa luogo al versamento se l’imposta complessiva da corrispondere non supera €. 12,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Conferma per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni d’Imposta comunale sugli immobili e precisamente:

 

N.

IMMOBILE

ALIQUOTA

DETRAZIONE ANNUA

NOTE

1

ABITAZIONE PRINCIPALE E NR. 01 PERTINENZA  ESCLUSA LA CATEGORIA A1

5 PER MILLE

€ 104

 

2

ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA ALLA CATEGORIA A1 E N. 01 PERTINENZA

7 PER MILLE

€ 104

 

3

ABITAZIONE SECONDARIA CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, ESCLUSA LA CATEGORIA A1.

5 PER MILLE

NON SPETTA

DA PADRE A FIGLIO O DA FIGLIO A PADRE

CHE DEVE STABILIRVI E/O AVERE LA PROPRIA RESIDENZA FISSA.

4

ABITAZIONE SECONDARIA CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, CLASSIFICATA ALLA CATEGORIA A1.

7 PER MILLE

NON SPETTA

5

ABITAZIONE DI QUALSIASI CATEGORIA CONCESSA IN AFFITTO.

7 PER MILLE

NON SPETTA

L'AFFITTUARIO DEVE AVERE LA RESIDENZA. NON DEVE ESSERE OCCUPAZIONE STAGIONALE.

6

SECONDE PERTINENZE RELATIVE A TUTTE LE ABITAZIONI SOPRA RIPORTATE AI PUNTI 1-2-3-4-5

7 PER MILLE

NON SPETTA

BOX, CANTINE, DEPOSITI, RIPOSTIGLI, ECC.

7

ABITAZIONI SECONDARIE DI QUALSIASI CATEGORIA, CON RELATIVE PERTINENZE, NON RIENTRANTI NEI PUNTI PRECEDENTI ( 1-2-3-4-5-6)

7 PER MILLE

NON SPETTA

ANCHE AD USO CONTINUATIVO, STAGIONALE E/O SFITTE.

8

ALTRI IMMOBILI:   FABBRICATI NON RESIDENZIALI CON RELATIVE PERTINENZE - TERRENI EDIFICABILI.

7 PER MILLE

NON SPETTA

 

9

TERRENI EDIFICABILI

7 PER MILLE

NON SPETTA

 

N.B. PER POTER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AI PUNTI NR. 3-4-5-6 E’ INDISPENSABILE PRODURRE AUTODICHIARAZIONE E/O CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO

 

 


 

COMUNE DI CHIUDUNO

 

24060 CHIUDUNO (Bergamo) – Largo Europa, 3 - Tel. 035838397  - Fax 035839334

Codice Fiscale e Partita IVA 00278290168

 

 

 

REGOLAMENTO

 

PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE

 

SUGLI IMMOBILI (ICI)

 

 

 

Allegato alla delibera Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2008

 

 

 

 
I N D I C E

                                                                                                                                                                           

 

Art.  1 - Oggetto del regolamento                                                                               Pag.  3

Art.  2 – Presupposto                                                                                                                                      Pag.  3
Art. 
3 - Soggetti passivi                                                                                                                                 Pag.  3

Art.  4 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni                                                                           Pag.  3   

Art.  5 - Abitazione principale                                                                         Pag.  4

Art.  6 - Pertinenze dell’abitazione principale                                                   Pag.  4

Art.  7 - Fabbricati di nuova costruzione                                                                     Pag.  5

Art.  8 - Fabbricati inagibili o inabitabili                                                                                                        Pag.  5

Art.  9 -  Terreni Agricoli                                                                                                                                 Pag.  6

Art. 10 - Valore delle aree fabbricabili                                                                                                           Pag.  6

Art. 11 - Riduzione d’imposta                                                                        Pag.  6

Art. 12 - Esenzione Enti                                                                                                                                   Pag.  7

Art. 13 - Rimborsi                                                                                                                                             Pag.  7

Art. 14 - Dichiarazioni                                                                                                                                      Pag.  8

Art. 14 bis – Gestione diretta                                                                                                                    Pag.  8

Art. 15 - Attività di controllo                                                                                                                          Pag.  9

Art. 16 - Personale addetto e compenso incentivante                                                                                Pag.  10

Art. 17 - Accertamento con adesione                                                                                                           Pag.  10

Art. 18 -  Disposizioni finali                                                                                                                            Pag.  11

Art. 19 - Entrata in vigore                                                                                                                                Pag.  11

 


ART.1

Oggetto del regolamento

 

Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli art. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la gestione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.

 

ART.2

Presupposto

 

Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Chiuduno a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

 

ART.3

Soggetti passivi.

 

Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario degli immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario

 

ART.4

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta

 

Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.

 

ART.5
Abitazione principale

E’ da considerare abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il proprietario o il titolare dei diritti reali di cui al precedente art. 3 dimora abitualmente.

Il concetto di dimora è coincidente con il concetto di residenza ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile e del Regolamento Anagrafico della popolazione residente approvato con DPR n. 223 del 30/05/1989.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista si considerano alla stregua di abitazione  principale:

 

a) l'unità immobiliare, già adibita a residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela (ai figli e ai genitori), a condizione che questi ultimi vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica. A queste abitazioni NON è applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali.

 

 Il beneficio derivante dalle suddette equiparazioni agevolative sarà subordinato alla presentazione delle seguenti prove documentali rispettivamente:

1/a) - certificato o dichiarazione dell’Istituto ospitante;

2/b) - apposita autocertificazione e/o contratto;

c)    - l’unità immobiliare direttamente occupata dal titolare della “nuda proprietà” a condizione che questo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.

 

ART. 6

Pertinenze dell’abitazione principale

 

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

Per i fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Le pertinenze devono esser ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione principale ovvero nelle immediate adiacenze. L’assimilazione opera purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale stessa e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento.

Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per quest’aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non abbia trovato capienza in sede di imposizione sull’abitazione principale.

 

ART.7

Fabbricati di nuova costruzione

 

Il fabbricato di nuova costruzione   è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

La data di ultimazione dei lavori andrà desunta dall’apposita comunicazione da presentarsi a cura del titolare del diritto ad edificare. In caso di mancata comunicazione, la data di ultimazione dei lavori si intenderà coincidente con la data di scadenza della concessione edilizia ad edificare ovvero di eventuali proroghe di validità autorizzate. Per il fabbricato giunto ad ultimazione dei lavori ed in attesa di ottenere l’iscrizione al C.E.U., ai fini del conteggio dell’imposta, si utilizzerà per la determinazione della base imponibile la c.d. “Rendita presunta”.

Durante i lavori di costruzione del fabbricato e fino alla loro ultimazione, continuerà a versarsi l’imposta dovuta calcolata sulla base imponibile del valore dell’area fabbricabile sulla quale insiste.

 
ART.8

Fabbricati inagibili o inabitabili

Per l’applicazione della riduzione della metà dell’imposta prevista dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. n.504/92, per inagibilità o inabitabilità s’intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a) Strutture orizzontali (solai, volte, tetti di copertura) presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;

b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) presentano gravi lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Non si considera condizione di inagibilità o inabitabilità la semplice assenza di servizi igienico-sanitari.

 

L’inagibilità o inabitabilità è riconosciuta dal “Funzionario Responsabile” sulla base di dichiarazione sostitutiva documentata presentata dal contribuente ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968 ovvero su relazione peritale redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale a seguito di sopralluogo.

 

L’inagibilità o inabitabilità potrà essere riconosciuta sulla base di apposito rapporto redatto dal Servizio di Igiene Pubblica della locale A.S.L. che attesti l’insalubrità generale del fabbricato.

Sono tuttavia considerati inagibili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzata per il periodo che va dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

I contribuenti devono comunicare all’Ente il venire meno dei requisiti validi per la concessione della riduzione entro 30 giorni dal loro verificarsi.

 

ART.9

Terreni Agricoli

 

Poiché il Comune di Chiuduno ricade in area montana o di collina ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984 del 27/12/1977, i terreni agricoli sono esclusi dal campo d’applicazione dell’imposta.

 

 

ART.10

Valore delle Aree fabbricabili

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lett. B) del DLgs n. 504/1992,  per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi definitivamente approvati ed esecutivi che ne consentano l’effettivo utilizzo.

Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La Giunta comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. E’ precluso il potere di accertamento del Comune qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all’anno d’imposizione per il quale lo stesso versamento è stato effettuato.

 

ART.11

Riduzione d’imposta

 

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di cui all’art.8.

 

 

ART.12

 

Esenzioni

 

 

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per

gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni,  dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra i detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

 

L'esenzione prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

 

Le persone fisiche e/o giuridiche che concedono in locazione immobili “appartamenti” a favore di terzi (casi sociali accertati dal Servizio Sociale del Comune di Chiuduno), hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento dell’I.C.I. degli stessi;

 

 

ART.13

Rimborsi

 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

 

L’istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria  ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall’art.14, comma 5 D.Lgs.504/92.

 

E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

 

Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente stesso entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta.

 

 

ART.14

Dichiarazioni

  

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale :

 

A)        E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione,  di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30.12.1992, nr. 504 ;

 

B)        Conseguentemente sono eliminate :

 

1.         le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del predetto decreto legislativo nr. 504/1992 -1

 

2.            le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo nr. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18.12.1997, nr. 473 ;

  

C)                    E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo e/o nel termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi .  La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unicamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art. 15, comma 2) ; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 ad euro 516,46 riferita a ciascuna unità immobiliare;

 

 

D)        Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.

 

 

 ART. 14 bis

Gestione diretta

 

Il Comune gestisce direttamente la riscossione, il controllo dei versamenti e gli accertamenti dell’Imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.), prevedendo idonee ed adeguate modalità di versamento da mettere a disposizione dei contribuenti quali: conto corrente postale specifico, versamento diretto presso la Tesoreria comunale, utilizzo del modello F24 telematico.

Nell’espletamento delle attività di cui al presente articolo il Comune può avvalersi di ditte specializzate nell’elaborazione dei dati informatici e nell’utilizzo di software specifici al fine di aggiornare ed ottimizzare i propri archivi, anche avvalendosi di collegamenti telematici per l’accesso a banche dati utili alle attività di cui al presente articolo.

 

 

 ART. 15

Attività di controllo

  

1.         La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, in collaborazione con enti di servizi e di controllo, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base dei criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo .

 

2.            Il funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla Giunta:

 

* verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, anche di collaborazioni esterne, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 14, lett.  C.), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato;

 

* determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI", con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi .

  

3.            Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo nr. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'art. 13 dei decreto legislativo nr. 471 dei 18.12.1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nel precedente comma 2) .

 

4.           Alle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 14 lett.  C) e comma 3 del presente articolo non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 nè quella prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/1997.

 

5.            L'avviso di cui al precedente comma 2 deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

 

6.            Le disposizioni di cui all'art. 14 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

 

7.            Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni .

 

 

ART.16

Personale addetto e compenso incentivante

 

Le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sono conferiti al “Funzionario Responsabile” di cui al D.Lgs. n. 504/92 designato con atto formale dall’Organo competente. Allo stesso Funzionario è altresì attribuito il potere di rappresentanza dell’Ente del processo tributario di cui al D.Lgs n. 546/92 e successive modificazioni.

Compete alla Giunta Comunale di autorizzare con proprio atto la costituzione e la resistenza in giudizio per ogni singolo procedimento sul quale sia stato instaurato il contenzioso.

 

Come previsto dall’art. 59, primo comma lett. P) del D.Lgs.n.446/97 ed ai sensi dell’art.3 comma 57 della Legge n. 662/96 al personale addetto che si occupa dell’attività di controllo e di recupero dell’evasione fiscale su ogni singolo tributo effettivamente incassato a seguito di attività di liquidazione, accertamento o riscossione a mezzo ruolo è riconosciuto un compenso incentivante per l’attività svolta.

 

La devoluzione del compenso collegata ad un obiettivo specifico prefissato dall’Organo politico è demandata alla Giunta Comunale che deciderà di volta in volta a seconda della verifica dei risultati conseguiti.

 

ART.17

Accertamento con adesione

 

D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449

 

E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

 L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

 

 

ART.18

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decr. Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché nelle altre disposizioni vigenti in materia di tributi locali.

 

ART.19

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008.

La delibera di approvazione del presente Regolamento sarà pubblicata all’Albo Comunale nelle forme di legge, dopo l’esecutività della delibera stessa, il Regolamento sarà pubblicato all’Albo Comunale per altri 15 giorni .

 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ultima pubblicazione.

 


DELIBERAZIONE N. 07 DEL 15/04/2008

 

Addizionale Comunale IRPEF ANNO 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Uditi gli interventi;

 

Richiamato l’art. 1 del D.lgs 360/1998 recante “Istituzione di una Addizionale Comunale all’IRPEF a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 449/1997 e s.m. ed i.;


Richiamato l’articolo 1, commi 142, 143 e 144, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007)  in tema di Addizionale Comunale all’IRPEF;

 

Richiamato altresì l’art. 1 , comma 169, Legge 296/2006, a norma del quale le deliberazioni istitutive di aliquote e tariffe hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2007, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 con la quale si è  approvato il Regolamento "Addizionale Comunale IRPEF".

 

Dato atto che nella delibera suddetta si è  determinato per l'anno 2007, l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento);

Rilevato che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

 

Dato atto dell’esigenza del Bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

 

Ritenuto, quindi, di confermare per l'anno 2008 la percentuale dell'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento) già applicata nell’anno 2007;

 

Il Sindaco pone ai voti il punto n. 7 posto all’ordine del giorno;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con voti espressi nei modi di legge:

 

Favorevoli: 11 (maggioranza consiliare);

Contrari:  5 (Clivati, Locatelli, Caglioni, Finazzi e Valota);

Astenuti:  nessuno

 

DELIBERA

 

1. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2008, l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento) già applicata nell’anno 2007;

2. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente Addizionale all’ articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002, ed inoltre sul sito internet ufficiale del Comune di Chiuduno www.comune.chiuduno.bg.it  e all’Albo Pretorio con le formalità previste dall’art. 72 comma 6, dello Statuto Comunale vigente;

4. di dare atto che l’ ufficio comunale preposto ha espresso i pareri di cui al D.Lgs 267/2000 art. 49 comma 1.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Su proposta del Presidente;

 

Con voti espressi nei modi di legge:

 

“unanimi”

 

D E L I B E R A

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.