DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.20 DEL 10/02/2006

COMUNE DI CARVICO

(Provincia di Bergamo)

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI E DETRAZIONE ANNO 2006

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTA la deliberazione della G.C. n. 24 del 28/01/2005 con la quale veniva determinata l’aliquota e

la detrazione per l’esercizio 2005 relative all’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI;

RICHIAMATA legge finanziaria 2006, n.266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 155, che

differisce al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali

per l'anno 2006;

VISTA la Legge 28/12/2001, n. 448 art. 27 comma 8, la quale prescrive che i Comuni approvano le

aliquote d’imposta per i tributi e servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che per l’anno 2006, per far fronte alle esigenze del bilancio comunale ed agli

strumenti di programmazione economica, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili risulta

necessario elevare l’aliquota dalla precedente percentuale del 5 per mille alla nuova aliquota del 6 per

mille, unica per tutti gli immobili;

RITENUTO, inoltre, al fine di agevolare l’abitazione domestica, mantenendone inalterato il prelievo

tributario, di aumentare la detrazione per l’abitazione principale dal precedente importo di . 103,29 al

nuovo di . 123,95 compensando in tal modo l’aggravio determinato dall’aumento dell’aliquota;

CONSIDERATO che risulta egualmente necessario procedere alla modifica dell’art. 12 del

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2006, stabilendo

un nuovo valore per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili, (ai sensi dell’art.

59, punto 1 lettera g del D.Lgs. n. 446/1997);

VISTO il Decreto Legislativo 446/97 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che questo Ente ha provveduto a disciplinare autonomamente con proprio regolamento

l’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, lo

stesso assume valenza di norma generale;

VISTO il regolamento per la disciplina delle entrate e ritenuto di continuare ad avvalersi della

riscossione diretta, da parte del Comune, delle somme versate dai cittadini, in quanto tale forma risulta

la più conveniente e celere;

RICHIAMATE le norme del D. Lgs. n. 504/1992 e del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di stabilire ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2006 l’aliquota unica del

6 (sei) per mille;

2. di determinare in 123,95 rapportate al periodo di anno durante il quale si protrae la destinazione,

la detrazione dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ,

comprese le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 20 del

regolamento per la disciplina dell’ICI;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o

sanatori, in seguito a ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di considerare, per l’anno 2006, il valore per la determinazione della base imponibile per le aree

edificabili come stabilito dal Consiglio Comunale, con apposito provvedimento;

5. di dare atto che, a partire dall’anno 1999, la riscossione dell’Imposta avviene mediante gestione

diretta in economia da parte del Comune e che i contribuenti verseranno le somme dovute

direttamente sul conto corrente postale dell’ente o presso la tesoreria comunale;

6. di incaricare il responsabile del servizio a dare ampia pubblicità delle presenti disposizioni ai

contribuenti interessati, a mezzo di pubblici avvisi e, ove possibile, mediante comunicazioni

personali.

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