DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 28/01/2005
COMUNE DI CARVICO
(Provincia di Bergamo)
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI E DETRAZIONE ANNO 2005
VISTA la deliberazione della G.C. n. 8 del 23/01/2004 con la quale veniva determinata l’aliquota e la detrazione per l’esercizio 2004 relative all’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI;
VISTO il decreto legge 30/12/2004 n. 314 che fissa al 28/02/2005 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2005;
VISTA la Legge 28/12/2001, n. 448 art. 27 comma 8, la quale prescrive che i Comuni approvano le aliquote d’imposta per i tributi e servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che per l’anno 2003, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è stata determinata l’aliquota, unica per tutti gli immobili, del 5 per mille, mentre la detrazione per l’abitazione principale e per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, ai sensi art. 21 del regolamento per la disciplina dell’ICI, è stata confermata in € 103,29 rapportate al periodo d’anno durante il quale si protrae la destinazione;
PRESO ATTO che il Regolamento comunale per disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, all’art. 12, stabilisce in €. 42,00/mq il valore per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili, (ai sensi dell’art. 59, punto 1 lettera g del D.Lgs. n. 446/1997);
RITENUTO, quindi, che per il mantenimento del gettito ipotizzato in sede di elaborazione degli strumenti programmatici e di indirizzo dell’Ente, sia sufficiente confermare le aliquote, le tariffe e le detrazioni vigenti nell’anno 2004;
VISTO il Decreto Legislativo 446/97 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che questo Ente ha provveduto a disciplinare autonomamente con proprio regolamento l’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, lo stesso assume valenza di norma generale;
VISTO il regolamento per la disciplina delle entrate e ritenuto di continuare ad avvalersi della riscossione diretta, da parte del Comune, delle somme versate dai cittadini, in quanto tale forma risulta la più conveniente e celere;
RICHIAMATE le norme del D. Lgs. n. 504/1992 e del D.Lgs. n. 446/1997;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
1. di stabilire ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2005 l’aliquota unica del 5 (cinque) per mille;
2. di determinare in € 103,29 rapportate al periodo di anno durante il quale si protrae la destinazione, la detrazione dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo , comprese le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 20 del regolamento per la disciplina dell’ICI;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, in seguito a ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di confermare in €. 42,00/mq il valore definito per la determinazione della base imponibile per le aree edificabili, (art. 12 del Regolamento Comunale ICI);
5. di dare atto che, a partire dall’anno 1999, la riscossione dell’Imposta avviene mediante gestione diretta in economia da parte del Comune e che i contribuenti verseranno le somme dovute direttamente sul conto corrente postale dell’ente o presso la tesoreria comunale;
6. di incaricare il responsabile del servizio a dare ampia pubblicità delle presenti disposizioni ai contribuenti interessati, a mezzo di pubblici avvisi e, ove possibile, mediante comunicazioni personali.