Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 27/03/2006

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA

Oggetto:

I.C.I. anno 2006 – determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’abitazione principale

LA GIUNTA COMUNALE

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D E L I B E R A

1) richiamate le premesse, per l’anno 2006 di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale

sugli Immobili (ICI) nelle seguenti misure:

A) aliquota agevolata stabilita nella misura unica di: 4,75 per mille per i seguenti

immobili:

- abitazione principale (categorie catastali da A1 sino ad A8), con annesse pertinenze (categorie

catastali C2, C6 e C7);

- unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato a familiari, utilizzata dagli stessi come

abitazione principale, (rapporto di parentela: sino al terzo grado), con annesse pertinenze

comprese nelle categorie catastali di cui all’abitazione principale;

- immobili a destinazione speciale compresi nelle categorie catastali B1, B5, B6, B7, D3 e D6

(utilizzati a fini non commerciali);

B) aliquota ordinaria differenziata come segue:

- B1) unita immobiliari del gruppo catastale A (da categoria A1 a categoria A8) non locate, o locate

per meno di mesi sei durante l’anno: aliquota 6 per mille

- B2) terreni agricoli: aliquota 6 per mille

- B3) altri immobili, non compresi nei punti precedenti, (si elencano a titolo esemplificativo:

categorie catastali A10, C1, C3, C4, D1, D2, D5, D7, D8 e D10, ecc...), gli immobili locati e gli

immobili di cui alle categorie C2, C6 e C7 qualora non di pertinenza di immobili destinati ad uso

abitazione: aliquota 6,75 per mille

- B4) aree fabbricabili: aliquota 6,75 per mille

2) di stabilire la detrazione di cui all’art. 3 comma 55 punto 2 della Legge n. 662/1996 che ha

modificato l’art.8 del D. Lgs. n.504/1992, in Euro 129,11 (Euro: centoventinove/11), per

l’abitazione principale, come definita nel Regolamento comunale dell’Imposta, con esclusione

delle abitazioni concesse in comodato. L’ammontare della detrazione, che non trova totale capienza

nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua,

sull’imposta dovuta per le pertinenze di categorie C2, C6 e C7;

3) di prendere atto del valore venale minimo delle aree fabbricabili per l’anno 2006, come stabiliti

in apposita deliberazione consiliare;

4) di confermare la riscossione mediante proprio conto corrente postale, nei termini e modalità di

cui in premessa ed attuate a decorrere dal 2005;