Comune      di      CALUSCO D’ADDA – BG

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 62 del 21/03/2005

    

 

  PREMESSO che:

 

- l'Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, con successive modificazioni ed integrazioni;

 

- l'art.27, punto 8, della legge 28 dicembre 2001, n.488, fissa il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio comunale di previsione;

 

- con decreto legge 30.12.2004 n. 314, convertito nella legge 01.03.2005, n. 26,  è stato differito al 31 marzo 2005 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2005;

 

- in assenza di diversa deliberazione, assunta nei termini stabiliti, si applica l'aliquota di cui al comma 2 dell'art.6 del D.Lgs. n.504/1992;

 

VALUTATE le risorse dell'Ente, proprie e trasferite, in rapporto ai programmi, alla necessità di mantenere adeguati standard qualitativi e quantitativi nei servizi erogati a favore della popolazione ed alla obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

 

VISTI il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, il Regolamento di Contabilità ed il  Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi;

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 05/04/2004, adottata ai sensi degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997, con la quale è stato determinato il valore venale minimo delle aree fabbricabili;

 

VISTA la deliberazione consiliare n.16 del 21/03/2005 che determina il valore delle aree fabbricabili per l’anno 2005;

 

RICHIAMATO l’art. 12 del vigente regolamento  per l’applicazione dell’imposta  comunale sugli immobili e ritenuto più conveniente per l’Ente procedere alla riscossione del tributo mediante proprio conto corrente;

 

VISTA la proposta ed il relativo parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Tributi Ufficio Unico Convenzionato, espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000;

 

VISTO il parere contabile favorevole della Responsabile del Settore Bilancio-Ragioneria espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000;

 

VISTO l'art.48 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000;

 

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1) richiamate le premesse, per l’anno 2005 di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nelle seguenti misure:

 

A) aliquota agevolata stabilita nella misura unica di:  4,75 per mille per i seguenti immobili:

 

- abitazione principale (categorie catastali da A1 sino ad A8), con annesse pertinenze (categorie catastali  C2,  C6 e C7);

 

- unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato a familiari, (rapporto di parentela:  sino   al terzo grado), con annesse pertinenze, comprese nelle categorie catastali di cui all’abitazione principale;

 

- immobili a destinazione speciale compresi nelle categorie catastali B1, B5, B6, B7, D3 e D6 (utilizzati a fini non commerciali);

 

 

B) aliquota ordinaria differenziata come segue:

 

- B1) unita immobiliari del gruppo catastale A (da categoria A1 a categoria A8) non locate, o locate per meno di mesi sei durante l’anno: aliquota  6 per mille

 

- B2) terreni agricoli: aliquota  6 per mille

 

- B3) altri immobili,  non compresi nei punti precedenti, (si elencano a titolo esemplificativo: categorie catastali A10, C1, , C3, C4, D1, D2, D5, D7, D8 e D10, ecc...), gli immobili locati  e gli immobili di cui alle categorie C2, C6 e C7 qualora non di pertinenza di immobili destinati ad uso abitazione: aliquota 6,75 per mille

 

- B4) aree fabbricabili: aliquota 6,75 per mille

 

 

2) di stabilire la detrazione di cui all’art. 3 comma 55 punto 2 della Legge n. 662/1996  che ha modificato l’art.8 del D. Lgs. n.504/1992, in Euro 129,11 (Euro: centoventinove/11), per l’abitazione principale, come definita nel Regolamento comunale  dell’Imposta, con esclusione delle abitazioni concesse in comodato. L’ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze di categorie C2, C6 e C7;

 

3) di prendere atto del valore venale minimo delle aree fabbricabili, come stabiliti nella deliberazione consiliare n.16 del 21.03.2005;

 

4) di procedere alla riscossione mediante proprio conto corrente postale, o con versamento diretto presso la tesoreria comunale, come previsto dall’art.12 del regolamento comunale dell’imposta;

 

5) di stimare, in base alle proiezioni ricavate dai dati in possesso, il gettito complessivo dell’Imposta in Euro 1.655.000,00.=;

 

6) di confermare per il 2005 l’attribuzione al Funzionario Responsabile ICI, designato con deliberazione di Giunta Comunale, di ogni facoltà prevista dall’art.11 del D.Lgs. n.504/1992;

 

7) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nelle forme di rito, con ampia facoltà di adempimento da parte del funzionario responsabile;

 

8) contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.267/2000.