Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Bottanuco (Provincia di Bergamo) in materia di aliquote e detrazioni ICI per l’anno d’imposta 2009.

 

 

 

(omissis)

 

 

 

DELIBERA

 

 

-          Di confermare per l’anno 2009, l’aliquota  ridotta per l’abitazione principale per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  del  5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

 

-          Di confermare, altresì, l’aliquota ordinaria  del 7,00 (sette virgola zero per mille) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del D.lvo nr. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge nr. 662/96.

 

-          Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.lgs 30.12.1992, nr. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3 della legge 23.12.1996, nr. 662.

 

-          L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In  alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

 

 

-          Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,30 rapportate al  periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. E’ prevista una ulteriore detrazione di € 62,00 per i nuclei famigliari aventi a carico una persona disabile con un grado di invalidità del 75% ed aventi un reddito famigliare non superiore ad € 12.230,50. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante sia il grado di invalidità che il reddito.

 

-          sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

a)       le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

b)       gli alloggi regolarmente assegnati dall’ex istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.

c)       le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

d)       le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così, come individuate dall’art. 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e  delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.

 

-          di stimare, in base alle proiezioni del gettito relativo all’anno 2009, il gettito complessivo dell’imposta in € 750.000,00

-          di  dare atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.lgs 15.12.1997, nr. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.lgs 504/1992 relativo alle modalità di applicazione  dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge nr. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

 

 

(omissis)