L’ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso:

-     che l’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30/12/1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

-     che l’art.58 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali;

-     che l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n 63 ha disposto l’esenzione ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione  di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9

-     che l’art.4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota diversificata entro i limiti dal 4 al 7 per mille con riferimento alle varie fattispecie previste dalla legge;

-     che l’art.1, comma 156, della Legge n. 296/2006 attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e delle detrazioni  al Consiglio Comunale;

-     che l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, ha fissato “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;

-     che l’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008 stabilisce che è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote.

Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;

b)      in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;

Tenuto conto di quanto imposto dall’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008, citato nelle premesse, propone di confermare le aliquote per l’abitazione principale e per gli altri immobili deliberate per l’anno 2010 con deliberazione del C.C. n. 82 del 21/12/2009 e precisamente:

·        aliquota del 4,3 per mille per l’abitazione principale;

·        aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;

rimane invariata la detrazione di € 103,29, per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno di utilizzo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore;

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché l’art. 58, comma3, del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296;

Visto l’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008 (divieto di modifica delle aliquote);

Dato atto che ai sensi dell’art. 58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, l’intero dibattito è registrato su nastro magnetico e non viene trascritto;

Con n.14 voti favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1.      Di confermare, per l’anno 2011, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

-     4,3 per mille (quattro virgola tre per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

-     7 per mille (sette per mille) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge n. 662/96;

Resta confermata la detrazione per abitazione principale in € 103,29 (Euro centotre/29);

2.         La detrazione  di € 103.29 riferita alle abitazioni principali è applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2° grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l’aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita richiesta all’ufficio tributi del Comune;

3.         Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Successivamente:

Data l’urgenza del presente provvedimento;

Con n.14 voti favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.