Premesso:
- che l’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art.58 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali;
- che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 ha disposto l’esenzione ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9
- che l’art.4, comma 1, del D.L. 08/08/1996, n.437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota diversificata entro i limiti dal 4 al 7 per mille con riferimento alle varie fattispecie previste dalla legge;
- che l’art.1, comma 156, della Legge n.296/2006 attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e delle detrazioni al Consiglio Comunale;
- che l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, ha fissato “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;
- che l’art.1 comma 7 del D.L. n.93/2008, convertito dalla Legge n.126/2008 stabilisce che è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote.
Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;
Tenuto conto di quanto imposto dall’art. 1 comma 7 del D.L. n.93/2008, citato nelle premesse, propone di confermare le aliquote per l’abitazione principale e per gli altri immobili deliberate per l’anno 2008 con deliberazione del C.C. n.6 del 07/03/2008 e precisamente:
· aliquota del 4,3 per mille per l’abitazione principale;
· aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
rimane invariata la detrazione di € 103,29, per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno di utilizzo;
Udita la relazione dell’Assessore;
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché l’art. 58, comma3, del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008 (divieto di modifica delle aliquote);
Con n. 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. Di confermare, per l’anno 2009, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
· 4,3 per mille (quattro virgola tre per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
· 7 per mille (sette per mille) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall’art.6, comma 2, del D.Lgs. n.504/1992, come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge n.662/96;
Resta confermata la detrazione per abitazione principale in € 103,29 (Euro centotre/29);
2. La detrazione di € 103.29 riferita alle abitazioni principali è applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2° grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l’aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita richiesta all’ufficio tributi del Comune;
3. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Premesso:
- che l’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art.58 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali;
- che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 ha disposto l’esenzione ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9
- che l’art.4, comma 1, del D.L. 08/08/1996, n.437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota diversificata entro i limiti dal 4 al 7 per mille con riferimento alle varie fattispecie previste dalla legge;
- che l’art.1, comma 156, della Legge n.296/2006 attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e delle detrazioni al Consiglio Comunale;
- che l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, ha fissato “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;
- che l’art.1 comma 7 del D.L. n.93/2008, convertito dalla Legge n.126/2008 stabilisce che è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote.
Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;
Tenuto conto di quanto imposto dall’art. 1 comma 7 del D.L. n.93/2008, citato nelle premesse, propone di confermare le aliquote per l’abitazione principale e per gli altri immobili deliberate per l’anno 2008 con deliberazione del C.C. n.6 del 07/03/2008 e precisamente:
· aliquota del 4,3 per mille per l’abitazione principale;
· aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
rimane invariata la detrazione di € 103,29, per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno di utilizzo;
Udita la relazione dell’Assessore;
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché l’art. 58, comma3, del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008 (divieto di modifica delle aliquote);
Con n. 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. Di confermare, per l’anno 2009, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
· 4,3 per mille (quattro virgola tre per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
· 7 per mille (sette per mille) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall’art.6, comma 2, del D.Lgs. n.504/1992, come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge n.662/96;
Resta confermata la detrazione per abitazione principale in € 103,29 (Euro centotre/29);
2. La detrazione di € 103.29 riferita alle abitazioni principali è applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2° grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l’aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita richiesta all’ufficio tributi del Comune;
3. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.