L’Assessore al Bilancio Biffi Loretta
Premesso:
- che l’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art.58 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali;
- che l’art.4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota diversificata entro i limiti dal 4 al 7 per mille con riferimento alle varie fattispecie previste dalla legge;
- che l’art.1, comma 156, della Legge n. 296/2006 attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e delle detrazioni al Consiglio Comunale;
- che l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, ha fissato “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali ….. entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;
- che l’art.1, comma 5, della legge 24.12.2007, n.244 (legge finanziaria 2008) apporta una modifica all’art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n.504, inserendo dopo il comma 2, i commi 2-bis e 2- ter. Il comma 2-bis introduce una ulteriore detrazione pari all’ 1,33 per mille della base imponibile da detrarre dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. L’ulteriore detrazione non deve essere comunque superiore a € 200,00, viene fruita fino a concorrenza massima del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comma 2-ter stabilisce che l’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9,
Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;
In considerazione dello sviluppo edilizio e del gettito previsto sulla base delle proiezioni dell’entrata relativa all’anno in corso propone di confermare le aliquote per l’abitazione principale e per gli altri immobili deliberate per l’anno 2007 con deliberazione del C.C. n.7 del 27/03/2007 e precisamente:
· aliquota del 4,3 per mille per l’abitazione principale;
· aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
rimane invariata la detrazione di € 103,29, per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno di utilizzo;
viene introdotta l’ulteriore detrazione pari all’ 1,33 per mille della base imponibile come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio e finanze;
Visti gli atti sopra richiamati;
Udito l’intervento del consigliere Bonacina Cristiano che fa presente che in data 06/03/2008 ha presentato due emendamenti al Regolamento ICI.
L’assessore al Bilancio Biffi Loretta fa presente che non è in discussione il Regolamento ICI e che gli stessi emendamenti sono stati già esaminati e votati dai consiglieri comunali nella seduta del 27/03/2007 in sede di modifica del Regolamento ICI.
Il consigliere Bonacina Cristiano ripresenta gli stessi emendamenti nella seduta odierna e chiede che siano posti in votazione.
Dopo breve dibattito vengono posti in votazione i suddetti emendamenti:
· EMENDAMENTO N.1 (Allegato “A”)
con n.4 voti favorevoli (Bonacina Cristiano, Arsuffi Marzia, Crotti Alcide e Villa Raffaella) e n.10 voti contrari (Sindaco, Agazzi Roberto, Rossi Matteo, Zonca Vittorino, Biffi Loretta, Prezzati Maurizio, Frigeni Adriano, Togni Roberto, Carrara Daniela e Rossi Mauro) resi per alzata di mano, l’emendamento viene respinto.
· EMENDAMENTO N.2 (Allegato “B”)
con n.2 voti favorevoli (Bonacina Cristiano e Arsuffi Marzia), n.10 voti contrari (Sindaco, Agazzi Roberto, Rossi Matteo, Zonca Vittorino, Biffi Loretta, Prezzati Maurizio, Frigeni Adriano, Togni Roberto, Carrara Daniela e Rossi Mauro) e n.2 consiglieri astenuti (Villa Raffaella e Crotti Alcide) resi per alzata di mano, l’emendamento viene respinto.
Successivamente:
Visto l’art.4 del D.L. 8 agosto 1996, n.437 nonché l’art.58, comma3, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, del T.U.E.L.;
Visto, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 1, comma 5, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
Con n.10 voti favorevoli, n.2 voti contrari (Bonacina Cristiano e Arsuffi Marzia) e n.2 consiglieri astenuti (Villa Raffaella e Crotti Alcide), resi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. Di confermare, per l’anno 2008, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
- 4,3 per mille (quattro virgola tre per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
- 7 per mille (sette per mille) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall’art.6, comma 2, del D.Lgs.n.504/1992, come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge n.662/96;
Resta confermata la detrazione per abitazione principale in € 103,29 (Euro centotre/29);
Viene introdotta, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 24.12.2007, n.244, l’ulteriore detrazione pari all’1,33% della base imponibile per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di € 103.29 riferita alle abitazioni principali è applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2° grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l’aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita richiesta all’ufficio tributi del Comune;
3. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Di stimare il gettito complessivo dell’imposta per l’anno 2008 in € 970.000,00 e la minore entrata derivante dalla ulteriore detrazione dell’1,33%, che verrà rimborsata dallo Stato, in € 141.000,00.