D E L I B E R A di Giunta Comunale n. 30 del 15.02.2005

1.      Di confermare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote e detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

-     4,5 per mille (quattro virgola cinque per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

-     6 per mille (sei per mille) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall’art.6, comma 2, del D. Lgs. n.504/1992, come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge n.662/96;

2.         Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art.3 della Legge 23 dicembre 1996, n.662;

3.         L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4.         Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali è applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2° grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l’aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita richiesta all’ufficio tributi del Comune;

5.         Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6.        Di stimare, in base alle proiezioni del gettito relativo dell’anno 2004, il gettito complessivo dell’imposta in € 840.000,00;

7.        Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art.58 del D.Lgs. 15/12/97, n.446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titoli principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della Legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.