ESTRATTO
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29/03/2007
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 2, del Dlgs n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del sette per mille;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06/03/2006 Con la quale sono state confermate per l’annualità 2006, le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2005;
CONSIDERATO che l’intento di questa Amministrazione è quella di confermare anche per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni approvate con delibera della Giunta comunale n. 19 del 06/03/2006;
DATO ATTO di quanto disciplinato dal Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/10/1998;
(OMISSIS)
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2007 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 2006, nelle seguenti misure:
a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,25 (cinquevirgolaventicinque) per mille;
b) aliquota del 7 (sette) per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui all’art. 4 – Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 44 del 30.10.1998;
2. di confermare la riduzione del 50% dell’imposta per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio e la data di fine delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
3. di confermare in € 103,29.= la detrazione per abitazione principale;
4. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 2 – Regolamento Comunale – all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva;
(OMISSIS)