ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, IRAP e revisione del potere impositivo degli Enti Locali che agli artt. 58 e 59, apporta modifiche al D. Lgs.vo n. 504/92;
RILEVATO che l’art. 53, comma 55, della legge n. 662/96 prevede l’incremento automatico ad € 103,29 della detrazione minima per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione;
VISTE le modifiche normative alla disciplina dell’I.C.I. interventute a seguito dell’approvazione della Legge finanziaria per l’anno 2007 – Legge 27/12/2006 n. 296 con particolare riferimento alla soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera I), n. 1), del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446;
VISTA la modifica apportata dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge finanziaria per l’anno 2008 – che all’art. 2, comma 5, modificando l’art. 8 del D. Lgs. n. 504/92, introduce un’ulteriore detrazione d’imposta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, pari all’1,33 per mille della base imponibile, così come definita dall’articolo 5 del decreto istitutivo dell’ICI. La nuova detrazione tuttavia non può essere applicata alle abitazioni classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
VISTO il Regolamento comunale per la gestione ed applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2000;
CONSTATATO che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire impongono di confermare le aliquote in vigore nell’anno 2007;
RILEVATO che si prevede di potenziare l’attività di accertamento e liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili al fine di introitare risorse dell’evasione;
VISTO il comma 156 articolo unico della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2008 le aliquote e relative detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili applicate per l’anno 2007, precisamente le seguenti aliquote differenziate, in conformità all’art. 4 del DL 08.08.1996 n. 347 e s.m.i.:
· aliquota ordinaria = 7‰ (sette per mille)
· aliquota ridotta per le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale = 5,50‰ (cinquevirgolacinquanta per mille);
· di applicare un’ulteriore detrazione d’imposta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, pari all’1,33 per mille della base imponibile, così come definita dall’articolo 5 del decreto istitutivo dell’ICI. La nuova detrazione tuttavia non può essere applicata alle abitazioni classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
2) di modificare, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche normative di cui in premessa, l’art. 30 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 22/02/2000, sostituendolo come segue:
“Versamenti e dichiarazioni”
L’’imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 5 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
I soggetti indicati nel precedente art. 5 devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell’imposta può essere effettuato in una delle forme previste dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
I versamenti, non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a dodici euro.
A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall’art. 59 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18/12/1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
Tale dichiarazione dovrà essere redatta su apposita modulistica predisposta dall’Uffciio Tributi Comunale.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore od il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall’articolo 36 del D.LgS. N. 270 DEL 1999.
3) confermare le disposizioni regolamentari concernenti la gestione, riscossione, agevolazione, riduzione, detrazione d’imposta contenute nel regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 4 del 20/02/2000 con la precisazione che ai sensi del comma 55 dell’art. 37 del D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito dalla legge n. 248 del 04.08.2006 l’imposta comunale sugli immobili potrà essere versata anche mediante modello F-24 secondo le disposizioni ministeriali che verranno impartite;
4) di confermare anche per l’anno 2008 il valore venale delle aree edificabili è stabilito in € 62,00 (sessantadueeuro/00) al mq. per tutto il territorio comunale, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito;
Berbenno, 25/02/2008