OGGETTO: ICI e addizionale comunale IRPEF anno 2011.
Aliquota ICI: 7‰ per tutte le fattispecie ancora soggette a tale imposta;
Valore aree edificabili: quelli di mercato;
Valori di riferimento ai fini della razionalizzazione degli accertamenti
e della prevenzione del contenzioso relativi alle aree edificabili: € 28,00
al mq (terreni edificabili a concessione diretta) - € 18,00 al mq (terreni
edificabili previa approvazione di piano attuativo);
Regolamento ICI: approvato con delibera consiliare n. 16 del 28 marzo
2003 ed integrato con delibera consiliare n. 10 del 13.04.2007 ;
Versamento: c/c postale n. 88605803 intestato ad EQUITALIA
ESATRI SPA (intestazione prima riga) BEDULITA-BG-ICI
(intestazione seconda riga);
Importo minimo di versamento: non deliberato;
Addizionale comunale IRPEF: 5‰.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr. Enrico Comazzi
Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.03.2011
OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2011, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013 – Determinazione
delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi locali per l’anno 2011 – Programma delle
opere pubbliche 2011-2013 – Programma incarichi esterni.
(omissis)
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA:
1)
Di confermare al 7‰ l’aliquota ICI per tutte le fattispecie ancora soggette a taleimposta
;2)
Di confermare allo 0,5% l’aliquota dell’addizionale IRPEF;(omissis)
Il presente documento è la copia del dispositivo della deliberazione del Consiglio
Comunale di Bedulita n. 2 del 25.03.2011, estratta in conformità al verbale originale
depositato agli atti del Comune.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Enrico Comazzi
OGGETTO: Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2006 ed integrato con
deliberazioni consiliari n. 5 del 10.03.2006 e n. 10 del 13.04.2007
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997 n. 446 e disciplina alcune modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(“I.C.I.”).
Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la disciplina nazionale.
Art. 2
Regime delle pertinenze
(art. 59 comma 1 lettera d del D.Lgs. 446/1997)
Ai fini dell’applicazione dell’eventuale aliquota ridotta e della detrazione d’imposta previste per
l’abitazione principale, le pertinenze sono considerate parti integranti dell’abitazione principale,
anche se distintamente iscritte in catasto.
Art. 3
Valori imponibili di riferimento per i controlli
(art. 59 comma 1 lettera g del D.Lgs. 446/1997)
Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i contribuenti la Giunta Comunale
determina annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili.
Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal
contribuente non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori di riferimento fissati dalla
Giunta Comunale.
La fissazione dei valori di riferimento deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio corrispondente al periodo di imposta. I valori di riferimento sono portati a
conoscenza della popolazione mediante avviso da affiggere all’albo, alle bacheche e agli sportelli
comunali.
Art. 4
Pagamento al Comune
(art. 59 comma 1 lettera n del D.Lgs. 446/1997)
A decorrere dall’anno di imposta 2004 i versamenti dell’imposta, sia in autotassazione che a seguito
di accertamenti, vanno effettuati sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune o
direttamente presso la tesoreria medesima.
Pertanto, a decorrere dall’anno di imposta 2004, il pagamento non può più essere effettuato tramite
il Concessionario della riscossione.
Art. 5
Accertamento
(art. 59 comma 1 lettera 1 del D.Lgs. 446/1997)
Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà,
incompletezza o inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa
presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o
maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi; l’avviso deve essere notificato, anche
a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza,
entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia
ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è
stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, o ancora, nel caso di omessa
presentazione, a quello in cui la deliberazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate
ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.
Art. 6
Accertamento
(detrazione ordinaria per l’abitazione principale del contribuente)
A partire dall’anno di imposta 2007 l’importo della detrazione ordinaria per l’abitazione principale
del contribuente è elevato da € 103,29 ad € 125,00.