OGGETTO: ICI e addizionale comunale IRPEF anno 2011.

 Aliquota ICI: 7‰ per tutte le fattispecie ancora soggette a tale imposta;

 Valore aree edificabili: quelli di mercato;

 Valori di riferimento ai fini della razionalizzazione degli accertamenti

e della prevenzione del contenzioso relativi alle aree edificabili: € 28,00

al mq (terreni edificabili a concessione diretta) - € 18,00 al mq (terreni

edificabili previa approvazione di piano attuativo);

 Regolamento ICI: approvato con delibera consiliare n. 16 del 28 marzo

2003 ed integrato con delibera consiliare n. 10 del 13.04.2007 ;

 Versamento: c/c postale n. 88605803 intestato ad EQUITALIA

ESATRI SPA (intestazione prima riga) BEDULITA-BG-ICI

(intestazione seconda riga);

 Importo minimo di versamento: non deliberato;

 Addizionale comunale IRPEF: 5‰.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dr. Enrico Comazzi

 

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.03.2011

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2011, della relazione

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013 – Determinazione

delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi locali per l’anno 2011 – Programma delle

opere pubbliche 2011-2013 – Programma incarichi esterni.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA:

1) Di confermare al 7‰ l’aliquota ICI per tutte le fattispecie ancora soggette a tale

imposta;

2) Di confermare allo 0,5% l’aliquota dell’addizionale IRPEF;

(omissis)

Il presente documento è la copia del dispositivo della deliberazione del Consiglio

Comunale di Bedulita n. 2 del 25.03.2011, estratta in conformità al verbale originale

depositato agli atti del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Enrico Comazzi

 

OGGETTO: Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili approvato con

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2006 ed integrato con

deliberazioni consiliari n. 5 del 10.03.2006 e n. 10 del 13.04.2007

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre

1997 n. 446 e disciplina alcune modalità applicative dell’Imposta Comunale sugli Immobili

(“I.C.I.”).

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la disciplina nazionale.

Art. 2

Regime delle pertinenze

(art. 59 comma 1 lettera d del D.Lgs. 446/1997)

Ai fini dell’applicazione dell’eventuale aliquota ridotta e della detrazione d’imposta previste per

l’abitazione principale, le pertinenze sono considerate parti integranti dell’abitazione principale,

anche se distintamente iscritte in catasto.

Art. 3

Valori imponibili di riferimento per i controlli

(art. 59 comma 1 lettera g del D.Lgs. 446/1997)

Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i contribuenti la Giunta Comunale

determina annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree

fabbricabili.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal

contribuente non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori di riferimento fissati dalla

Giunta Comunale.

La fissazione dei valori di riferimento deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio di

previsione dell’esercizio corrispondente al periodo di imposta. I valori di riferimento sono portati a

conoscenza della popolazione mediante avviso da affiggere all’albo, alle bacheche e agli sportelli

comunali.

Art. 4

Pagamento al Comune

(art. 59 comma 1 lettera n del D.Lgs. 446/1997)

A decorrere dall’anno di imposta 2004 i versamenti dell’imposta, sia in autotassazione che a seguito

di accertamenti, vanno effettuati sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune o

direttamente presso la tesoreria medesima.

Pertanto, a decorrere dall’anno di imposta 2004, il pagamento non può più essere effettuato tramite

il Concessionario della riscossione.

Art. 5

Accertamento

(art. 59 comma 1 lettera 1 del D.Lgs. 446/1997)

Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà,

incompletezza o inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa

presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o

maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi; l’avviso deve essere notificato, anche

a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza,

entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia

ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è

stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, o ancora, nel caso di omessa

presentazione, a quello in cui la deliberazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate

ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.

Art. 6

Accertamento

(detrazione ordinaria per l’abitazione principale del contribuente)

A partire dall’anno di imposta 2007 l’importo della detrazione ordinaria per l’abitazione principale

del contribuente è elevato da € 103,29 ad € 125,00.