PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEA decorrere dal 1° gennaio 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili   l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo. L’esclusione vale anche per le pertinenze della stessa abitazione principale.

Come previsto dal regolamento ICI in vigore si considerano pertinenze il garage o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle categorie catastali  C/2,  C/6 e C/7  destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, indipendentemente dal loro numero .  ( il regolamento  è scaricabile dal sito www.comune.villadalme.bg.it)

 

L’esclusione non si applica alle abitazioni  principali di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9.

L’esclusione vale anche per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale:

-             unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza anagrafica nell’immobile concesso in  uso gratuito. Le abitazioni concesse in uso gratuito agli affini non hanno più diritto all'esclusione. Il ministero dell'Economia infatti con risoluzione n.1/df del 4.3.2009, ha modificato le precedenti indicazioni ed ha stabilito che gli immobili concessi in comodato gratuito agli affini ( suoceri, generi, nuore, cognati) devono continuare a versare l'i.c.i. pur beneficiando della detrazione per abitazione principale.

Ciascun contribuente potrà fruire al massimo di due esenzioni/detrazioni per abitazione principale o equiparata.