A decorrere dal 1° gennaio 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili   l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo. L’esclusione vale anche per le pertinenze della stessa abitazione principale.

Come previsto dal regolamento ICI in vigore si considerano pertinenze il garage o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle categorie catastali  C/2,  C/6 e C/7  destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, indipendentemente dal loro numero .  ( il regolamento  è scaricabile dal sito www.comune.villadalme.bg.it)

L’esclusione non si applica alle abitazioni  principali di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9.

L’esclusione vale anche per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale:

-             unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati) a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza anagrafica nell’immobile concesso in  uso gratuito ( l’esclusione vale solo per una unità immobiliare concessa in uso gratuito).

-             le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

-             gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

-             le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

-             le unità immobiliari assegnate in caso di separazione o divorzio.

-        le unità immobiliari non locate possedute da cittadini residenti all’estero.