Come previsto dal regolamento ICI in vigore si considerano pertinenze il garage o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, indipendentemente dal loro numero . ( il regolamento è scaricabile dal sito www.comune.villadalme.bg.it)
L’esclusione non si applica alle abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9.
L’esclusione vale anche per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale:
- unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati) a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza anagrafica nell’immobile concesso in uso gratuito ( l’esclusione vale solo per una unità immobiliare concessa in uso gratuito).
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- le unità immobiliari assegnate in caso di separazione o divorzio.
- le unità immobiliari non locate possedute da cittadini residenti all’estero.