COMUNE DI ALME’
Prov. di Bergamo - cap 24011 – Via G. Marconi, 12
Tel 035/541037 – Fax 639709
Cod. Fisc. 80021130168 – Part. IVA 00747880169
Sito internet : www.comune.alme.bg.it q
PREMESSO che con D.Lgs. 30/12/1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18.12.1998;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 07/03/2007, con la quale venivano determinate per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I :
- Aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;
- Abitazione principale: 5 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con relative pertinenze, riconoscendo altresì quale abitazione principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, come specificato dagli art. 6 – 7 del Regolamento Comunale,
- Categoria D: 7 per mille;
- Categoria A/10: 7 per mille;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27/02/2008, con la quale è stato riapprovato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
DATO ATTO che l’art.1 del D.L.27/05/2008, n.93 ha disposto l’esenzione ICI per:
- l’abitazione principale del soggetto passivo,
- le pertinenze dell’abitazione principale – art. 6 Regolamento Comunale,
- le unità immobiliari con relative pertinenze, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado,
- le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ai sensi dell’art. 7 del regolamento Comunale (uso gratuito, anziani in istituti di ricovero o sanitari),
- l’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
DATO ATTO che il D.L.27/05/2008, n.93 non ha disposto l’esenzione ICI per:
- le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
- i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
Per entrambe le fattispecie si applica per l’abitazione principale la detrazione di euro 103,29.
VISTO l’art. 1 c.7 del D.L. 27.05.08 e l’art. 77bis c.30 del D.L. 25.06.08 n.112 convertito in L. 133/08 che vietano la deliberazione di aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato.
CONSIDERATO necessario determinare anche per l’anno 2009 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle stesse misure in vigore per l’anno precedente;
VISTO l’art.1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n.296, che prevede la competenza del Consiglio comunale a deliberare le aliquote delle imposte comunale sugli immobili;
ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. dal responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0, astenuti n. 3 (Rota Roberto, Cefis e Zambelli) resi in forma palese per alzata di mano,
1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs. 30/12/1992 n.504, per l’anno 2009, così riassunte:
- abitazione principale: 5 per mille;
- categoria D: 7 per mille;
- categoria A/10: 7 per mille;
- categorie rimanenti: 6 per mille.
- Esente DL 93/2008 Abitazione principale e relative pertinenze – e precisamente unità immobiliari con categorie catastali C/6, C/2, C/7.
- Esente DL 93/2008 unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ai sensi dell’art. 7 del regolamento Comunale (uso gratuito, anziani in istituti di ricovero o sanitari
- Esente DL 93/2008 abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
2. Di fissare le detrazioni ICI per l’anno 2009 nella seguente misura:
- detrazione prevista per l’abitazione principale solo per la categoria catastale A1, A8 e A9: 103,29;
- detrazione prevista per l’abitazione principale solo per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato: 103,29;
3. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.