COMUNE DI ALME’

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che con D.Lgs. 30/12/1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18.12.1998;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 07/03/2007, con la quale venivano determinate per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I :

-                      Aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

-                      Abitazione principale: 5 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con relative pertinenze, riconoscendo altresì quale abitazione principale anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, come specificato dagli art.  6 – 7 del Regolamento Comunale,

-                      Categoria D: 7 per mille;

-                      Categoria A/10: 7 per mille;

 

VISTA la propria deliberazione n. 6 in data odierna, con la quale è stato riapprovato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

DATO ATTO che l’art. 1 comma 5 della legge finanziaria 2008 introduce una nuova detrazione rispetto alla detrazione vigente nella misura dell’1,33 per mille rispetto al valore catastale fino ad un massimo di € 200,00 per ciascun immobile su base annua;

 

CONSIDERATO necessario, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e di finanziare i programmi e gli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale, determinare anche per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle stesse misure in vigore per l’anno precedente;

 

VISTO l’art.1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n.296, che prevede la competenza del Consiglio comunale a deliberare le aliquote delle imposte comunale sugli immobili;

 

ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. dal responsabile del servizio finanziario;

 

 

DELIBERA

 

1.                  Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, e per le modifiche apportate al regolamento per l’applicazione dell’ICI le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs. 30/12/1992 n.504, per l’anno 2008, così riassunte:

-                      abitazione principale: 5 per mille;

-                      categoria D: 7 per mille;

-                      categoria A/10: 7 per mille;

-                      categorie rimanenti: 6 per mille.

 

2.                  Di fissare le detrazioni ICI per l’anno 2008 nella seguente misura:

-                      detrazione prevista per l’abitazione principale: 103,29 estesa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi delle case popolari;

-                      la detrazione si applica altresì alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale, nonché alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado, con le modalità indicate nel regolamento comunale vigente. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

-                      Ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di euro 200,00 e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9.

-                      L’ulteriore detrazione di 1,33 per mille del comma precedente non si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito di cui all’art. 7 del regolamento ICI.