ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005
(approvate con deliberazione G.C. nr. 207 del 25/11/2004)
Aliquota ordinaria: |
5.5 per mille |
Aliquota abitazione principale: |
4,5 per mille |
Aliquota abitazioni non locate a persona che le utilizzi come abitazione principale, né concesse in uso gratuito a parenti in linea retta come abitazione principale. |
6.5 per mille |
Aliquota abitazioni locate a persona che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito come abitazione principale a parenti in linea retta . |
5,5 per mille senza detrazione |
Aliquota fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori. |
5.5 per mille |
Aliquota area edificabile |
5,5 per mille |
Detrazione abitazione principale: |
€ 108,46 |
Importo minimo versamento |
€ 10,33 |
In base al regolamento I.C.I. approvato con deliberazione CC nr 10 del 23.02.2001e successivamente rivisto dal .C.C. con deliberazione nr 44 del 22.06.2001;
1. sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta e cantina), purchè evidenziate nella dichiarazione ICI o con autocertificazione presentata dal contribuente,
2. è equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, , a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari, e l’immobile di proprietà di persona fisica residente all’estero a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.
3. per l’ unità immobiliare locata o concessa in uso gratuito a persona che la utilizzi come abitazione principale è necessario presentare autocertificazione, nello stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione (idoneo stampato è disponibile presso l’Ufficio Tributi (I.C.I.)
4. La riduzione di imposta al 50% per i fabbricati inagibili, si applica dalla data di presentazione al Comune di autocertificazione da parte del contribuente.
IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
F.to Zanga rag. Enza