SI EVIDENZIA CHE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMUNALI ICI PER L’ANNO 2008 SONO RIMASTE INVARIATE RISPETTO ALL’ANNO 2007 (Delibera di C.C. n. 5 del 23/02/2007).

 

ALIQUOTE

6,75 per mille            per tutti gli immobili ed aree edificabili

5,25 per mille per le abitazioni principali (dove il contribuente ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze intese come segue:

q       garage o box o posto auto,soffitta, cantina, appartenenti alla categoria catastale C/2, C/6 e C/7. L’aliquota del 5,25 per mille spetta limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria.

q       Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale; la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale potrà essere utilizzata sulla pertinenza.

4,00 per mille per gli immobili su cui vengano effettuati i seguenti interventi di ristrutturazione :

q       recupero immobili dichiarati inagibili ed inabitabili

q       recupero immobili interesse storico

q       realizzazione autorimesse o posti auto oppure realizzazione sottotetti

 

Sono equiparate ad abitazione principale:

  1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  2. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  3. Le pertinenze destinate in modo durevole  a servizio dell’abitazione principale (così come definite dall’art. 817 del Codice Civile);
  4. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato,  a condizione che non risultino locate;
  5. Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti), unicamente ai fine dell’applicazione dell’aliquota ridotta, con esclusione della detrazione prevista per l’abitazione principale. Tale riduzione di aliquota per abitazione principale spetta per una sola unità immobiliare (e per una sola eventuale pertinenza della stessa unità), oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota.

 

ATTENZIONE

 

Per la casistica di cui al punto E), i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita autocertificazione secondo il modello predisposto dall’Ufficio tributi secondo le seguenti tempistiche:

  1. entro la scadenza della prima rata I.C.I, per ogni anno di imposizione;
  2. se la concessione in comodato gratuito avviene dopo il pagamento della prima rata, la domanda dovrà essere presentata entro un mese dalla concessione.

DETRAZIONI

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE : ……………………………………………€ 103,29

MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE……………………………….€ 206,00

per:

q       Pensionati 

q       Portatori di handicap

q       Disoccupati

q       Lavoratori posti in cassa integrazione

q       Inabili totali

con un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 12.911,42, elevato di € 1.000,00 per ogni persona a carico.

L’immobile deve risultare accatastato nelle categorie A/3-A/4-A/5 e dovrà essere l’unico immobile di proprietà sul territorio nazionale.

Per avvalersi della maggior detrazione dovrà essere prodotta entro il 16 Giugno 2008, apposita richiesta al Comune, corredata di qualsiasi utile documentazione giustificativa del requisito. Moduli prestampati ed istruzioni saranno disponibili presso lo sportello Tributi.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

1° rata acconto da versare entro il 16 giugno 2008.  L’importo  deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dall’Amministrazione comunale e  rapportata ai mesi di possesso dell’immobile nell’anno.

2° rata saldo da versare dal 1° al 16 dicembre 2008.

In ogni caso resta facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessiva dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2008.

Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 16541245 intestato a : COMUNE DI ALZANO LOMBARDO – ICI  SERVIZIO DI TESORERIA – VIA MAZZINI N. 69 – 24022 ALZANO LOMBARDO presso:

q       qualsiasi Ufficio Postale

q       presso la filiale della Banca Popolare di Bergamo di Alzano Lombardo presentando il bollettino compilato in tutte le sue parti e senza il pagamento di alcuna commissione.

mediante modello F24.