DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 23/02/2007

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs 504/92 che istituisce l’Imposta Comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione.

 

Visto il comma 53 dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662, che modifica l’art. 6 del sopra citato D.lgs 504/92.

 

Vista la delibera consiliare n. 78 del 30/12/2004, di modifica al Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

 

Rilevato che il comma 53 dell’art. 3, della Legge 662/96, stabilisce che il Comune puo’ deliberare l’aliquota tra il 4 ed il 7 per mille, diversificando entro tali limiti vari tipi di immobili.

 

Visto il D.lgs 15/12/1997 n. 446, che all’art. 59 prevede che i comuni, con apposito Regolamento adottato a norma dell’art. 52 dello stesso D.lgs possono disciplinare l’imposta comunale sugli immobili, avvalendosi delle facoltà concesse della citata disposizione normativa relativamente alla fattispecie in essa annoverate.

 

Visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 6, comma 1 e 8, comma 3, del D.lgs 504/92, nei testi come sostituiti, rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con un’unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote.

 

Vista la Legge 296 del 27/12/2006.

 

Visto l’art. 48, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

 

Visto l’art. 1 comma 5 della Legge 27/12/1997  n. 449 ,con cui viene data la facoltà ai Comuni di fissare aliquote agevolate dell’I.C.I anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.

 

Ritenuto di procedere in merito, stabilendo le aliquote I.C.I in vigore per l’anno 2007 sul territorio di Alzano Lombardo nonché le eventuali detrazioni spettanti.

 

Visto il parere di regolarità contabile e tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000.

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

  

DELIBERA

 

Di fissare nel 6,75 per mille l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili, da applicarsi nell’anno 2007, sul territorio comunale di Alzano Lombardo.

 

Di fissare nel 5,25 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, da applicarsi  nell’anno 2007, agli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta e limitatamente ad una pertinenza per ciascuna cateria (C/2,C6,C7).

 

Di fissare nel 4 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.

 

Di stabilire in base all’art. 8 del D.Lgsl. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in Euro 103,29 (centotre//ventinove) annue, da rapportarsi al periodo per cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale, l’importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta.

 

Sono equiparate ad abitazione principale:

§         Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

§         Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

§         Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (così come definite dall’art. 817 del Codice Civile e disciplinate dal successivo articolo 23).

§         Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che non risultino locate.

§         Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti), unicamente al fine dell’applicazione dell’aliquota ridotta, con esclusione della detrazione prevista per l’abitazione principale. Tale riduzione di aliquota per abitazione principale spetta per una sola unità immobiliare (e per una sola eventuale pertinenza della stessa unità), oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. I soggetti interessati a detta agevolazione, sono tenuti a presentare apposita autocertificazione secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributi:

-         entro la scadenza della prima rata I.C.I., per ogni anno di imposizione;

-         se la concessione in comodato gratuito avviene dopo il pagamento della prima rata, la domanda dovra’ essere presentata entro un mese dalla concessione.

    

Di fissare per l’anno 2007 la maggiore detrazione ICI in Euro 206,00 (duecentosei) a favore di :

 

1) abitazioni appartenenti a proprietari, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione,che siano:

A) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.911,42  più Euro 1.000,00  per ogni persona a carico;

B) portatori di handicap con attestato di invalidità civile e inabili totali, con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a Euro 12.911,42 più Euro 1.000,00  per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito imponibile, ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.911,42  più Euro 1.000,00 per ogni persona a carico;

D) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a Euro 12.911,42 più Euro 1.000,00 per ogni persona a carico;

E) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l’aumento del reddito è elevato da Euro 1000,00  a Euro 1.291,14.

 

2) Immobile accatastato in una delle seguenti categorie catastali A/3 –A/4 –A/5 e che sia unico immobile di proprietà su tutto il territorio nazionale.

 

Il richiedente dovrà possedere congiuntamente almeno uno dei requisiti del punto 1 e uno del punto 2.

Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al Comune entro il 15.06.2007, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per la maggiore detrazione.

Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 15.06.2007 il termine è spostato alla fine del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto di proprietà o titolarità di usufrutto, uso o abitazione.

 

 

Di confermare per l’anno 2007 le agevolazioni e le riduzioni previste dagli art. 19 e 20 del vigente Regolamento, in materia di interventi edilizi.

 

Di intendere qui recepite le attestazioni favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria Tributi Economato riportate a margine.

 

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, ad unanimità di voti resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.