DELIBERA
Di fissare nel 6,75 per mille l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili, da applicarsi nell’anno 2005, sul territorio comunale di Alzano Lombardo.
Di fissare nel 5,25 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, da applicarsi nell’anno 2005, agli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta ed alle relative pertinenze.
Di fissare nel 4 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati , per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
Per l’anno in cui hanno inizio i lavori l’aliquota agevolata è applicata dal mese di inizio dei lavori, computando quest’ultimo per intero qualora i lavori inizino nella prima metà del mese ed escludendolo dal calcolo qualora i lavori inizino successivamente alla metà del mese stesso.
L’aliquota agevolata è prevista per gli edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 se dovuta.
Per i suddetti interventi devono essere state rilasciate le prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie da parte del Comune.
Gli interessati dovranno produrre apposita istanza di agevolazione al Comune nel termine di due mesi dall’inizio dei lavori, e comunque entro l’anno, in cui siano specificate il numero della autorizzazione o concessione rilasciata, nonché la data del rilascio.
Di considerare adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.Lgsl. 504/92, così come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 662/96, le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi delle Case Popolari.
Di considerare ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 662/96, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Di considerare ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 446/97 adibita ad abitazione principale le unità immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti, zii e nipoti).
Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al Comune entro un mese dalla concessione ad uso gratuito delle proprie unità immobiliari a parenti in linea retta e collaterale come sopra specificato.
Di stabilire in base all’art. 8 del D.Lgsl. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, in EURO 103,29 (centotre//ventinove) annue, da rapportarsi al periodo per cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale, l’importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta.
Di fissare per l’anno 2005 la detrazione ICI in EURO 180,76 (centoottanta//settantasei) a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni in presenza dei seguenti requisiti:
1) abitazioni appartenenti a proprietari che siano:
A) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a EURO 12.911,42 più EURO 1.000,00 per ogni persona a carico;
B) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a EURO 12.911,42 più EURO 1.000,00 per ogni persona a carico;
C) disoccupati con reddito imponibile, ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a EURO 12.911,42 più EURO 1.000,00 per ogni persona a carico;
D) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a EURO 12.911,42 più EURO 1.000,00 per ogni persona a carico;
E) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l’aumento del reddito è elevato da EURO 1000,00 a EURO 1.291,14.
2) Immobile accatastato in una delle seguenti categorie catastali A/3 –A/4 –A/5 e che sia unico immobile di proprietà.
Il richiedente dovrà possedere congiuntamente almeno uno dei requisiti del punto 1 e uno del punto 2.
Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al Comune entro il 31.05.2005, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per l’esenzione.
Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 31.05.2005 il termine è spostato alla fine del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto di proprietà o titolarità di usufrutto, uso o abitazione.
Di intendere qui recepite le attestazioni favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria Tributi Economato riportate a margine.
Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, ad unanimità di voti resi per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.