Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 18.11.2004 Fto BUA dott. Rosario
La sottoscritta Piazalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 18.11.2004 Fto PIAZZALUNGA dott.ssa Monica
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Segretario Comunale ed il Responsabile del Servizio interessato hanno espresso parere favorevole, art. 49 T.U. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione che segue;
Premesso:
· che l’I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - è stata istituita con il titolo I, capitolo I, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinato, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi atti deliberativi;
· che l’art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione de bilancio di previsione determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
· che l’art. 58 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti di imposta e detrazioni per le abitazioni principali;
Considerato che ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. f), del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è attribuito alla Giunta Comunale la competenza a determinare la misura e l’eventuale variazione delle aliquote;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 04.12.2004, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote ICI applicabili per il 2004;
Valutata la situazione economica finanziaria del Comune e ritenuto di dover confermare, per l’anno 2004, l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e un’aliquota diversificata nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie di unità immobiliari :
· alloggi liberi o sfitti
· aree fabbricabili;
Ritenuto altresì di confermare per il 2005 il prezzo medio di mercato delle aree fabbricabili nell’importo di € 120,00/mc;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
Visto il D.Lgs 15.12.1997, n. 446;
Vista la Legge 27.12.1997 n. 449;
Vista la Legge 09.12.1998, n. 431;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. Di stabilire l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I) per l’anno 2005 nella misura del 5 per mille.
2. Di stabilire l’aliquota I.C.I. diversificata per l’anno 2005 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie di unità immobiliari:
· alloggi liberi o sfitti;
· aree fabbricabili.
3. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente.
4. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta ordinaria si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito, senza l’esistenza di un diritto reale di godimento, ai parenti di primo grado in linea retta.
5. Di fissare in € 120,00 al metro cubo il prezzo medio di mercato delle aree fabbricabili ai sensi del D.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche.
6. Di stabilire che per le aree produttive il valore dell’area è rapportato ancora al metro quadro potenziale del lotto perimetrato:
7. Di dare atto che il prezzo medio come sopra determinato costituisce riferimento indicativo per il calcolo del valore delle aree fabbricabili da assoggettare al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili.
8. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000.