OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

  

Premesso che:

-          l’art. 42, comma 2°, lett. f), del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente, fra l’altro, all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

-          la competenza a determinare le aliquote tributarie e le tariffe per la fruizione dei servizi è conseguentemente affidata alla Giunta Comunale;

 

Visto l’art. 6, commi 1° e 2°, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53°, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo (ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, come meglio specificato dalla circolare Ministero delle Finanze 29 novembre 1999, N. 160/E). Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

Visto il Titolo I, Capo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno certo e definito;

 

Visto l’art. 53, comma 16°, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come modificato dall’art. 27, comma 8°, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;

 

Visto l’art. 151, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 17 gennaio 2005, il quale ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali al 31 marzo 2005;

 

Dato atto che, pertanto, il termine ultimo per deliberare l’aliquota ICI per l’anno 2005 è fissato al 31 marzo 2005;

 

Visto l’art. 6 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/1999 e n. 18 del 24/02/2000;

 

Ravvisata la necessità di dover stabilire le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 al fine di poter prevedere i dovuti stanziamenti nel relativo redigendo schema di Bilancio di previsione;

 

Valutate le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard quantitativi e qualitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

 

Esaminate le valutazioni e le proposte formulate dal Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari;

 

Tenuto conto della programmazione dell'Ente;

 

Ritenuto necessario determinare, con effetto dall'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione d'imposta, in misura tale da garantire - nell'ambito di una valutazione contestuale includente le aliquote afferenti alle altre imposte comunali - il finanziamento delle spese correnti nonché le quote capitali dei mutui in ammortamento nell'esercizio finanziario 2005;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 13/01/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, fra l’altro, venivano confermate per l’anno 2004 le aliquote I.C.I. già in vigore per l’anno 2003, nelle seguenti misure percentuali:

 

  1. Unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE       4,5 per mille

 

  1. Unità immobiliari NON LOCATE                                                       7   per mille

 

  1. ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI                                                           7   per mille

 

  1. TERRENI AGRICOLI                                                                             7   per mille

 

  1. AREE EDIFICABILI                                                                                    7   per mille

 

nonché determinata per l'anno 2004 in € 103,29= la detrazione per l'abitazione principale;

 

Ritenuto, pertanto, di dover determinare e confermare quelle in vigore nel precedente anno 2004;

 

Visti i vigenti:

-          Statuto comunale;

-          Regolamento di contabilità;

 

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

1) di determinare, per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa, per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure percentuali:

 

  1. Unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE       4,5 per mille

 

  1. Unità immobiliari NON LOCATE                                                       7   per mille

 

  1. ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI                                                           7   per mille

 

  1. TERRENI AGRICOLI                                                                             7   per mille

 

  1. AREE EDIFICABILI                                                                                    7   per mille

 

2) di determinare per l'anno 2005 in € 103,29= la detrazione per l'abitazione principale;

 

3) di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari, il gettito complessivo dell’imposta in € 447.338,00= da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2005;

 

4) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito telematico del Ministero delle Finanze;

 

5) di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;

 

6) di dare atto che il Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari provvederà agli adempimenti consequenziali, compresa l’attuazione di tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote deliberate da parte dei contribuenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

7) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio;

 

8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.