LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

Premesso che con il D.lgs n. 504 del 30.12.1992 in attuazione della delega al Governo per il riordino della Finanza degli enti territoriali conferita con Legge 421 del 23.10.1992, veniva istituita a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

            Che l'art. 6 di detto Decreto, come modificato dall'art. 3, comma 53, della Legge 662/96, prevede che l'aliquota è stabilita dal Comune con Deliberazione da adottare ogni anno con effetto per l'anno successivo e che se la Deliberazione non viene adottata si applica l'aliquota minima del 4%o;

                                   

            Ritenuto di fissare l'aliquota per detto anno;

 

            Considerato che, l'amministrazione Comunale, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilisce di determinare nella misura del quattrovirgolaotto per mille l'aliquota da applicare per l'anno 2005 alle abitazioni principali e nella misura del sei per mille alle restanti fattispecie imponibili;

 

            Che ritiene di non applicare per l'anno 2005 nessun'agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria di € 103,291.=  per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

 

            Visto il parere reso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi  ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.lgs n. 267/2000;

 

            Con voti favorevoli e unanimi, legalmente resi;

 

 

 

D E LI BE R A

 

 

 

1.      Di stabilire, ai sensi della normativa richiamata in premessa e per le motivazioni ivi specificate, nella misura di seguito evidenziate le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2005 a questo Comune, per la fattispecie imponibile a fianco di ognuno evidenziate:

Aliquota del  4.8%o abitazione principale con detrazione pari a € 103.291.=

Aliquota del 4.8%o pertinenze relative all'abitazione principale come da Regolamento.

Aliquota del 6%o     tutte le restanti fattispecie imponibili ai fini I.C.I.