Il Presidente evidenzia come vi sia stato un mutamento normativo che ha spostato la competenza a deliberare dalla Giunta comunale al Consiglio. Per quanto riguarda il merito la proposta è quella di mantenere l’aliquota e le detrazioni secondo quanto già previsto per l’anno 2006.
Il Consigliere Ceribelli ritiene che sia possibile procedere ad una diminuzione delle imposizioni sulla prima casa e propone di prevedere un aliquota del 4,5% sulle abitazioni di residenza.
IL Consigliere Casati esprime l’opinione che la mancanza di effettive scelte partecipate nell’ambito del bilancio di previsione non permette ai cittadini di condividere le motivazioni dell’imposizione.
Il presidente ricorda come la riduzione dell’imposizione non è possibile in quanto bisogna garantire la costante riduzione dell’utilizzo in parte corrente degli oneri di urbanizzazione.
Il Consigliere Garbelli ritiene opportuna una riduzione della imposizione ICI tenendo conto che sia incrementata l’addizionale IRPEF
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
-che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
SENTITE le dichiarazioni di voto contrario dei consiglieri per i motivi di cui alla discussione;
ACQUISITO il parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/200;
con voti favorevoli 9
D E L I B E R A
CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non ritrascritte;
DETERMINARE per l'anno 2007 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo Comune ai sensi del D. Lgs. n.504/1992 e successive modificazioni nella misura del 5 per mille (cinquepermille) per l’abitazione principale e nella misura del 6 per mille ( seipermille) per gli altri fabbricati;
DARE ATTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro104.= rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;