ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 6 DEL
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1. di confermare, per l’anno 2010, la stessa aliquota per l’abitazione principale per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilita per l’anno 2009 del 5,00 per mille (cinque virgola zero per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
2. di confermare l’aliquota del 6,00 (sei virgola zero per mille) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall’art.6, comma 2, del D.L.vo n.504/1992, come sostituito dall’art.3, comma 53, della legge n.662/96;
3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs.
4. l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentate dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
5. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 120,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
6. sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dall’ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art.817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.
E’ altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare con le relative pertinenze concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti, zii-nipoti), purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Per poter fruire di tale agevolazione è necessario presentare, in sede di prima applicazione, apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.
8. di stimare, in base alle proiezioni del gettito relativo all’anno 2010, il gettito complessivo dell’imposta in € 400.000,00, al netto del rimborso da parte dello Stato per il mancato gettito dell’imposta relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale.
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