ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C.N.4 DEL 12.03.2008 ADOTTATA DAL COMUNE

      DI CASIRATE D’ADDA (BG) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I.  PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008

 

………….OMISSIS………………

 

1.      di confermare, per l’anno 2008, la stessa aliquota per l’abitazione principale per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilita per l’anno 2007 del 5,00 per mille (cinque virgola zero per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2.      di determinare l’aliquota del 6,00 (sei virgola zero per mille) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, in conformità a quanto previsto dall’art.6, comma 2, del D.L.vo n.504/1992, come sostituito dall’art.3, comma 53, della legge n.662/96;

3.      per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell’art.3 della legge 23.12.1996, n.662;

4.      l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentate dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5.      dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 120,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

6.      sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

a)     le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)     gli alloggi regolarmente assegnati dall’ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.;

c)     le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

d)     le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e)     le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art.817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.

E’ altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare con le relative pertinenze concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

a)     dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti, zii-nipoti), purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Per poter fruire di tale agevolazione è necessario presentare, in sede di prima applicazione, apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.

7.      di aumentare  per l’anno 2008, avvalendosi della facoltà prevista al comma 4, art.15, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, la detrazione I.C.I. fino a concorrenza dell'importo dovuto, limitatamente alla categoria di contribuenti che si trovino in situazione di particolare disagio economico-sociale ed in possesso al 1° gennaio 2008 dei seguenti requisiti  patrimoniali e personali:

v     soggetti passivi d’imposta comunale sugli immobili SOLO per l'abitazione principale, non catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9, ed, eventualmente, anche di altre unità immobiliari adibite a pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale ed utilizzate direttamente dal soggetto passivo  e  che versino in  una delle seguenti condizioni:

 

§         Contribuenti portatori di handicap o contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della legge 104/92;

§         Contribuenti invalidi  o contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone invalide, con invalidità al 100% o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della legge 18/1980.

Al fine del riconoscimento della detrazione a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente occorre che i contribuenti interessati presentino entro e non oltre la data di scadenza del 30 maggio 2008, apposita richiesta utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall’Ufficio Tributi del Comune, al quale devono essere allegati i documenti comprovanti  il possesso dei requisiti medesimi; la mancata presentazione nei termini della relativa richiesta, fa venire meno la concessione del beneficio;

8.      di stimare, in base alle proiezioni del gettito relativo all’anno 2008, il gettito complessivo dell’imposta in € 525.000,00;

9.      di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell’art.58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

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