Deliberazione del Consiglio comunale 30 gennaio 2009, n. 1 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili a partire dal 1° gennaio 2009

Le aliquote e le detrazioni d’imposta della Deliberazione del Consiglio comunale 30 gennaio 2009, n. 1, sono quelle vigenti anche per l’anno 2011

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

 

                Visto il regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili.

 

                Visto lo schema del bilancio di previsione 2009 e della relazione previsionale e programmatica 2009 - 2011.

 

                Visto che il decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

                Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

                Con voti, espressi in forma palese:

 

presenti:

n.

 

 

astenuti:

n.

 

 

votanti:

n.

 

 

favorevoli:

n.

 

 

contrari:

n.

 

 

 

                Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale.

 

DELIBERA

 

1.        Per l’anno 2009, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 5,50 per mille. Le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali - comprese quelle previste agli articoli 2-bis e 2-ter del regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili – sono escluse dall’ICI , ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le quali l'aliquota è fissata, per l'anno 2009, nella misura ridotta del 4,50 per mille, la detrazione è di euro 103,29 e la maggiore detrazione prevista all’articolo 2-quater del regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili è di euro 206,58.

 

2.        Per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti tipo stipulati ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge n.431/1998, l’aliquota, per l’anno 2009, è del 4,50 per mille.

 

3.        A tutte le misure indicate nella presente deliberazione si applica la disposizione prevista all’articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296; in caso di mancata fissazione di nuove aliquote, si intendono prorogate, di anno in anno, quelle deliberate in precedenza.

 

4.        La presente deliberazione, a norma dell’articolo 172, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituisce allegato al bilancio di previsione dell’esercizio 2009.

 

 

                Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

                Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

                Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

 

                Con voti, espressi in forma palese:

 

presenti:

n.

 

 

astenuti:

n.

 

 

votanti:

n.

 

 

favorevoli:

n.

 

 

contrari:

n.

 

 

 

                Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale.

 

DELIBERA

 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è dichiarato immediatamente eseguibile.