PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009
Determinazione aliquota ICI Anno 2010.
SINDACO: Fa presente che, con l’art. 4 della Legge 23.10.92, n.421, venne conferita una delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali e che in forza di tale delega, il Governo emanò il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, con il quale venne, tra l’altro, istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili, con una aliquota minima pari al 4 per mille. Fa presente, altresì che, a norma dell’art. 3, comma 53, punto 2, della Legge Finanziaria n. 662 del 23.12.96, i Comuni avrebbero potuto fissare un’aliquota non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, diversificandola, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati.
Pone in evidenza inoltre il fatto che la Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria) ha modificato il comma 1, primo periodo, dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 attribuendo al Consiglio Comunale l’approvazione della deliberazione sulle aliquote ICI.
La Giunta Comunale propone di determinare l’aliquota da applicarsi per l’anno 2010, tenuto conto delle necessità di Bilancio e dalle valutazioni svolte sulle entrate, registrate nell’anno precedente, confermando la misura del sei per mille, come già determinato per l’anno 2009.
Si rammenta che sono esenti dal pagamento dell’ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi ai sensi del D.L. 28.05.2008 n. 93. Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari elencate nell’apposito articolo del regolamento comunale.
SINDACO: Esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l’argomento
Dato atto di quanto sopra;
Rilevato che, con l’art. 4 della Legge 23.10.92, n. 421, venne conferita una delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;
Rilevato che, in forza di tale delega, il Governo emanò il Decreto Legislativo 30.12.92, n. 504, con il quale venne, tra l’altro, istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili, con una aliquota minima pari al 4 per mille;
Rilevato che, a norma dell’art. 3, comma 53, punto 2, della Legge Finanziaria n. 662 del 23.12.96, i Comuni avrebbero potuto fissare un’aliquota non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, diversificandola, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
Rilevato che occorre determinare l’aliquota da applicarsi per l’anno 2010;
Rilevato che, tenuto conto delle necessità di Bilancio e delle valutazioni svolte sulle entrate registrate nell’anno precedente, è opportuno fissare, per l’anno 2010, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del sei per mille;
Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ad adottare la presente deliberazione, visto l’art. 6 c. 1 D.Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 1, c. 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006;
Visti i pareri riportati nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Con n…. voti , acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;
DELIBERA
Del. CC. n. 19 del 26.04.2010