PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008Comune di Verano Brianza
Del. C.C.n. 16 del 17/03/2008
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2008 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PRIMA CASA.
P R O P O S T A
- Di confermare, per l’anno 2008, la misura dell'aliquota nel 5.30 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (classificate nelle categorie C2 e C6, fino ad un massimo di tre unità) possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nella quale il contribuente dimora abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non siano locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti.
Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ed utilizzate come residenza anagrafica dai parenti in linea retta fino al 1° grado per la quale è prevista la presentazione di apposita autocertificazione ;
- di stabilire nella misura del 6.30 per mille l’aliquota da applicarsi a tutti gli altri immobili (abitazioni secondarie sfitte e/o locate a canone libere o convenzionato, altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli)
3. Di confermare , per l’anno 2008, in euro 104,00 la detrazione per prima abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno 2008.
4. di confermare per l’anno 2008 in € 104,00 la detrazione per l’abitazione concessa in uso gratuito ed utilizzate come residenza anagrafica dai parenti in linea retta fino al 1° grado purché da essi utilizzata come abitazione principale.
Tale detrazione spetta in proporzione alla percentuale di possesso.
- di confermare, per l’anno 2008, la detrazione annua di € 200,00.= in presenza di tali condizioni:
A. Soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 74% attestata da idonea certificazione ASL e prevista dalla Legge 104/92;
B. Soggetti passivi nel cui nucleo familiare composto da almeno due persone sia compreso un anziano avente almeno 80 anni di età.
Non è previsto il cumulo delle detrazioni di cui ai punti A e B.
- di prendere atto che ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica un’ulteriore detrazione statale pari all’1,33 per mille da calcolarsi sulle basi imponibili di immobili adibiti ad abitazione principale e delle relative pertinenze (fino a un massimo di 3 unità - l'ammontare di detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per 1 pertinenza). L'importo massimo di tale detrazione è fissato in Euro 200,00.=.
Tale beneficio non si estende alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.